Plastica monouso Annullata l’ordinanza che la vieta in città

28 Giugno 2021

Il Consiglio di Stato dà ragione alle aziende produttrici contro la stretta del Comune su posate non biodegradabili

TERAMO. Il Consiglio di Stato ha annullato l’ordinanza con cui il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto nel 2019 impose una stretta su piatti, bicchieri e contenitori di plastica monouso. Il primo cittadino vietò infatti alle attività della ristorazione e agli esercizi commerciali di generi alimentari di utilizzare o distribuire, a decorrere dal primo giugno 2019, materiale monouso non biodegradabile e non compostabile, obbligando di contenerne l’uso anche ai cittadini residenti e ai visitatori in città. La misura, che minacciava pesanti sanzioni, era stata pensata per tutelare l’ambiente riducendo i rifiuti plastici. Nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi, che rischia di rappresentare un precedente importante in una materia al centro del dibattito internazionale, i giudici amministrativi di secondo grado hanno anche dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ordinanza da parte del ministero dell’Interno.
A impugnare l’ordinanza davanti al Tar dell’Aquila, non ottenendo il risultato sperato in prima battuta, sono state la Federazione Gomma Plastica, costola di Confindustria, e l’impresa del settore Isap Packaging.
Dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso sancita dai giudici di primo grado, associazione di categoria e azienda hanno quindi deciso di impugnare la sentenza stessa davanti al Consiglio di Stato. Dall’altra parte, a difendersi, c’erano i legali del ministero dell’Interno e del Comune. Il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha accolto in parte l’appello, annullando l’ordinanza.
«Secondo costante giurisprudenza, ogni provvedimento contingibile e urgente emanato dal sindaco presuppone una situazione straordinaria, tendenzialmente temporanea, non fronteggiabile con mezzi ordinari, fermo che le ordinanze di questo tipo non possono avere carattere creativo», scrivono i giudici amministrativi di secondo grado tra diverse motivazioni nella sentenza, continuando: «Nel caso di specie questi presupposti non sussistono, in primo luogo perché la stessa ordinanza non rappresenta affatto una situazione in qualche modo fuori controllo o avente carattere di straordinarietà, ma vuole produrre, in buona sostanza, un mutamento delle abitudini di consumo dei cittadini che si ritiene utile in prospettiva futura».
Poi ancora il Consiglio di Stato nella sentenza, citando la direttiva europea sull’abbandono della plastica monouso: «I mezzi ordinari per raggiungere questo fine già esistono, e sono rappresentati dalla normativa di settore propone non un repentino divieto di commercializzazione dei prodotti in esame, ma un loro abbandono graduale, che consenta di salvaguardare anche le ragioni economiche dei produttori, e va quindi in senso opposto a quello dell’ordinanza».
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