Porta via il figlio e si appella alla convenzione dell’Aja

2 Aprile 2016

Il tribunale di Teramo la condanna a riportare il bimbo in Italia e le revoca la potestà genitoriale ma i giudici di appello annullano il provvedimento: non è stato nominato un curatore per il minore

TERAMO. E’ una storia di bambini contesi dai genitori e di diritto internazionale, con tanto di ricorso ai contenuti della Convenzione dell’Aja, quella che parte da Teramo e arriva in Germania. Con un bambino di poco più di tre anni che la madre tedesca ha portato via dall’Italia. Per questo il papà del piccolo l’ha denunciata per sottrazione di minori, per questo il tribunale di Teramo l’ha condannata a riportare subito il bimbo dal padre revocandole la potestà genitoriale. Ma la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato nullo il provvedimento perchè non è stato nominato un curatore speciale per il minore.

L’assenza del curatore, infatti, era uno dei motivi del ricorso presentato dai legali della donna, gli avvocati Monica Passamonti e Paola Petrella. «Il figlio minorenne», scrivono i magistrati aquilani, «è un soggetto titolare di interessi di cui il giudice deve tenere attenta considerazione, interessi che si pongono potenzialmente in conflitto con quello dei suoi genitori. Ed una volta che il figlio è sfornito della capacità di stare in giudizio deve essergli nominato un curatore speciale che lo rappresenti e che quegli interessi faccia valere». L’Appello, dunque, ha rimesso in ruolo il procedimento nominando un curatore per il piccolo e fissando a metà aprile la prima udienza.

Stabilendo, nelle more, che la donna porti in Italia il figlio almeno una settimana al mese per farlo incontrare con il padre che, scrivono i giudici, può andare in Germania a vedere il piccolo tutte le volte che vuole. Ma i legali chiedono che ad occuparsi del caso sia la giurisdizione tedesca e per questo invocano il fatto che il piccolo, ormai da più di un anno, è residente in Germania. «La costante giurisprudenza di merito, a cominciare da quella della Convenzione dell’Aja», scrivono i difensori nel ricorso, «rileva non la residenza anagrafica ma la residenza abituale che, secondo la nozione ormai consolidata nell’ordinamento europeo e interno, è il luogo in cui l’interessato ha fissato con voluto carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi, intendendo il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale. Nel caso in esame il minore vive stabilmente in Germania da circa 14 mesi, parla il tedesco ed è ben inserito nella scuola materna che frequenta da un anno, come emerge dalla relazione dei servizi sociali tedeschi».

E su questo aspetto i difensori della donna insistono a lungo, facendo riferimento e citando anche numerosi pronunciamenti delle sezioni unite della Cassazione. Va detto che i giudici d’Appello, nel provvedimento con cui annullano quello del tribunale di Teramo per la mancata nomina di un curatore speciale per il bambino, affermano che la giurisdizione del caso è italiana. Dice l’avvocato Passamonti: «Io ritengo che una regola o una noma sia essa nazionale o comunitaria non vada applicata nuda e cruda ma vada rapportata a quelli che sono i pronunciamenti della Suprema corte e in questo caso i pronunciamenti delle Sezioni unite sono davvero tanti».(d.p.)

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