Privacy, Comune di Bisenti condannato

28 Febbraio 2019

Riconosciuti i danni morali ad una donna la cui firma era stata falsificata ricalcandola da una domanda presentata all’ente

TERAMO. I tempi (lunghi) sono quelli dei procedimenti civili. Perchè ci sono voluti più di otto anni, tra primo e secondo grado, per stabilire che un ente pubblico risponda dei fatti illeciti commessi dai suoi dipendenti soprattutto quando non adotta tutti gli accorgimenti necessari per un’adeguata tutela di dati sensibili. Lo ha sancito la corte d’appello dell’Aquila che, in linea con svariati pronunciamenti della Cassazione e riformando una sentenza del tribunale civile di Teramo, ha condannato il Comune di Bisenti a risarcire con 10mila euro il danno morale ad una donna che nel 1998 si era vista la sua firma su un esposto inviato alla Procura teramana per denunciare irregolarità nella scelta dei presidenti di seggio. Le successive inchieste penali hanno accertato come la firma su quell’esposto fosse stata falsificata da ignoti ricalcandola da una domanda che la stessa aveva presentata all’ufficio elettorale dello stesso ente e che la lettera fosse stata battuta utilizzando una macchina da scrivere compatibile con quella all’epoca in dotazione all’ufficio anagrafe di Bisenti.
Così scrivono i giudici nella sentenza: «Ampiamente provato il nesso di occasionalità necessario tra la condotta commissiva-dolosa del “preposto” e le incombenze assegnategli dall’amministrazione comunale, la quale risponde dei fatti illeciti dei suoi dipendenti, ex art.2049 cc, in virtù del rapporto di immedesimazione organica e comunque perchè per colpa ha omesso di organizzare e controllare la sua attività». Il caso, prima di approdare nel civile, ha avuto un lungo risvolto penale visto che l’esposto aveva innescato un’inchiesta proprio sui meccanismi di selezione dei presidenti di seggio dell’epoca denunciati nell’esposto. Gli accertamenti avevano escluso l’esistenza di ogni tipo di reato e proprio per questo per la donna che risultava aver firmato l’esposto era scattata la denuncia per calunnia. Quest’ultima si era difesa sostenendo come qualcuno avesse falsificato la sua firma: cosa poi accertata da svariate consulenze e perizie grafologiche. Nella stessa inchiesta era finito sotto accusa anche un allora dipendente comunale di Bisenti successivamente prosciolto in sede di udienza preliminare così come la stessa donna. «Il ricalco della sua firma», scrivono i giudici (collegio presieduto da Giuseppe Innaccone, consigliere relatore Alberto Iachini Bellisardi, consigliere Antonietta Monaco), « era certamente avvenuto in base a documento riservato e custodito dal Comune e la scrittura meccanografica riportata sulle buste era risultata compatibile con la macchina da scrivere di proprietà comunale». E precisano: «Ad avviso della Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, in tema di fatto illecito, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art.2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all’autore dell’illecito e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano responsabilità o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo». Così commenta l’avvocato Tommaso Navarra, legale della donna: «Si tratta di una fattispecie di estremo interesse che pone all’attenzione la delicatezza dei dati personali nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche e la conseguente necessità di adeguatmente tutelare gli stessi».
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