Progetto edilizio a Parco Forti No alla richiesta di sospensiva

GIULIANOVA. Il Tar dell’Aquila, nella seduta dello scorso 12 settembre, ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dalla società Agp srl, rappresentata in giudizio dall’avvocato Piero...
GIULIANOVA. Il Tar dell’Aquila, nella seduta dello scorso 12 settembre, ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dalla società Agp srl, rappresentata in giudizio dall’avvocato Piero Colleluori, che chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto di diniego del 25 maggio 2018 da parte del Comune di Giulianova a un progetto di costruzionenell’area posta tra via Thaon de Revel e via Ravenna. Quell’area, con un immobile al suo interno, è meglio conosciuto come parco Forti ed è stata sempre al centro di un certo interesse urbanistico vista la felice posizione. L’area, sicuramente appetibile, è stata acquistata qualche tempo addietro da una immobiliare che fa capo alla famiglia Arangiaro.
Va ricordato che la stessa famiglia Arangiaro nel 2010 acquistò all’asta, quale unico concorrente, la ex scuola elementare Acquaviva in viale Orsini. L’ex fabbricato scolastico si trova a poca distanza da paro Forti. Anche per quest’immobile, attualmente chiuso e degradato, pende da qualche anno un contenzioso davanti al tribunale ordinario dell’Aquila. In questo caso gli acquirenti avrebbero chiesto allora la rescissione del contratto di vendita ed il riconoscimento di danni legati all’impossibilità di realizzare un certo tipo di progettazione. Per quanto riguarda invece la sentenza del Tar, i giudici amministrativi hanno «ritenuto che il ricorso difetti del tutto del requisito dell’irreparabilità del danno, trattandosi di danno patrimoniale dal lucro cessante». Il Tar ha considerato che «i motivi del ricorso appaiono a prima vista infondati» e quindi ha respinto la richiesta cautelare della Agp srl e ha così condannato la società ricorrente al pagamento, a favore del comune di Giulianova, delle spese legate alla fase cautelare che ammontano a 1.000 euro, oltre agli accessori di legge. Respinta la richiesta di sospensiva, il Tar deciderà in un secondo momento nel merito del ricorso. (al. al.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA .

