Respinto il ricorso degli autisti del 118

In sette chiedevano alla Asl il riconoscimento di mansioni superiori, no anche dai giudici d’appello
TERAMO. Si erano rivolti ai giudici per avere l’inquadramento, a cominciare da quello economico, in mansioni superiori con il passaggio dalla categoria Bs a quella C. Ma sia in primo sia in secondo grado la loro richiesta è stata respinta.
Si tratta di sette autisti di ambulanze del 118 della Asl di Teramo. Nel ricorso contro la sentenza di primo grado era stato evidenziato che non sarebbe stato considerato il fatto che gli autisti «sono dei veri e propri operatori sanitari». Così si legge nella sentenza della Corte d’appello dell’Aquila: «Nella categoria C sono inquadrati gli operatori professionali sanitari tra cui gli infermieri. Il superiore profilo rivendicato si caratterizza, dunque, per il possesso di conoscenze tecniche specialistiche e di capacità tecniche elevate che gli appellanti non hanno mai allegato né dimostrato di possedere nel corso del giudizio di primo grado. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado gli appellanti si sono limitati ad allegare di aver lavorato come autisti soccorritori e, in particolare, di aver svolto mansioni di tipo infermieristico come l’assistenza al paziente, l’ossigenazione, il corretto posizionamento del paziente».
Ma per i giudici sia di primo sia di secondo grado «la tesi non può ritenersi fondata dovendosi precisare che lo svolgimento, unitamente alle mansioni proprie dell’autista di ambulanza, anche di alcune delle mansioni proprie del personale sanitario, non è sufficiente per l’inquadramento nella superiore categoria C». Gli autisti, che non faranno ricorso in Cassazione, sono stati assistiti dall’avvocato Maria Concetta Zumpano che così dichiara: «La sentenza è incorsa in errori di valutazione fattuale e normativa. Nel particolare la Corte non ha tenuto conto della provata mancanza di posti in organico, dell’effettiva attività svolta dai ricorrenti e del dettato della delibera di giunta 776 emessa dalla Regione Abruzzo dalla lettura della quale si evince il mancato adeguamento alla formazione abilitante così come delineato dall’accordo Stato-Regioni del maggio 2003 per il riconoscimento della figura professionale dell’autista soccorritore. In merito la Corte d’appello provvedeva ad enunciare la normativa nazionale senza rilevare il mancato recepimento della Regione Abruzzo/Asl di Teramo».(d.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

