Respinto il ricorso della Asl Al medico papà spetta il part-time

Il professionista è rimasto solo con due ragazzi dopo la morte della compagna in un incidente stradale I giudici: «Resta fondamentale la sua presenza anche se i figli sono diventati maggiorenni»
TERAMO. Poche parole per rigettare il ricorso della Asl e sancire un diritto. Quello di un papà vedovo a fare il medico part-time per accudire i figli anche se nel frattempo i ragazzi sono diventati maggiorenni «perché», scrivono i giudici, «la durata della trasformazione (del contratto ndr) deve ritenersi legata alla permanenza dello stato di dedizione del genitore superstite all’assistenza della prole piuttosto che alla presunzione legale di conseguimento dell’autonomia della stessa al compimento della maggiore età».
C’è voluto il pronunciamento di altri giudici, dopo il primo, per stabilire che un dirigente medico del pronto soccorso di Atri, dopo aver perso la compagna in un incidente stradale e ottenuto il tempo ridotto per accudire i due figli all’epoca minori, debba continuare ad avere questo inquadramento. Anche se sono passati otto anni e i ragazzi oggi sono cresciuti. Così ha stabilito il tribunale (collegio presieduto da Giansaverio Cappa, giudice estensore Giuseppe Marcheggiani) nel respingere il ricorso presentato dall’azienda sanitaria teramana contro la sospensiva concessa nei mesi scorsi dal giudice del lavoro Maria Rosaria Pietropaolo.
Nell’agosto scorso il magistrato (accogliendo la richiesta presentata dal dipendente assistito dall’avvocato Alessandra Giuliani) aveva annullato il provvedimento con cui a giugno la Asl aveva rivisto il regime del tempo ridotto concesso nel 2010 al medico dopo la scomparsa della compagna. Provvedimento, quello del giudice Pietropalo, subito impugnato dalla Asl che aveva fatto ricorso sostenendo la necessità del tempo pieno a fronte «dell’esigua dotazione organica» Ma i giudici lo hanno respinto confermando in toto il provvedimento del primo magistrato e sottolineando in venti pagine di ordinanza la necessità di far prevalere l’interesse del lavoratore. «La norma riconosceva», si legge a questo proposito a pagina 15 dell’ordinanza, «la prevalenza dell’interesse del dipendente rispetto a quello dell’amministrazione il cui buon andamento era comunque preservato dalla previsione di una percentuale massima di part-time rispetto al personale in servizio raggiunta la quale poteva negarsi la trasformazione. Era inoltre prevista la possibilità di procedere a nuove assunzioni con i risparmi di spesa per il personale ottenuti con il part-time». Il medico nel suo ricorso aveva scritto «di non poter affrontare all’età di 62 anni e dopo sette anni di ritmi ridotti il ritorno al regime di tempo pieno dovendo anche avere riguardo al bene vita e salute dei fruitori del servizio sanitario espletato».
E anche questo aspetto è stato debitamente tenuto in considerazione dai giudici che a questo proposito hanno scritto: «E’ agevolmente rilevabile nell’esigenza di tenere conto, nel settore della prestazione dei servizi di assistenza sanitaria, della possibile incidenza sull’equilibrio personale di condizioni familiari e, in generale, sociali del lavoratore, in maniera tale da poter assurgere a contro indicazioni all’impiego del medesimo nell’esecuzione delle attività di istituto con modalità temporali comuni alla generalità del personale addettovi senza tuttavia rendere necessaria l’astensione dell’interessato».
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