Rimborsi, Caporale assolto in appello

4 Luglio 2020

Ribaltata la condanna in primo grado a due anni e sei mesi per peculato all’ex direttore generale: il fatto non sussiste

TERAMO. Ci sono voluti otto anni per scrivere la parola fine. Che è arrivata con la sentenza con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha assolto con la formula più ampia del fatto non sussiste l’ex direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Vincenzo Caporale (difeso dall’avvocato Gennaro Lettieri) ribaltando quella con cui in primo grado il tribunale teramano nel 2019 lo aveva condannato a due anni e sei mesi per peculato.
La vicenda, iniziata nel 2012 e che vedeva indagati anche altri dirigenti dell'Izs per cui c’è stata l'archiviazione così come per Caporale in relazione ad altre accuse contestate dalla Procura, è quella relativa a presunti rimborsi non dovuti e liquidati in relazione alle trasferte istituzionali a Parigi nella sede dell'Oie, l'organizzazione mondiale della sanità animale di cui Caporale era componente del direttivo oltre che presidente di una commissione scientifica. La Procura aveva contestato a Caporale l’accusa di peculato per aver percepito la diaria dall’Izs e il “per diem” dall’Oie. Nel caso specifico, infatti, l’Oie riconosce ai membri delle commissioni e dell’assemblea, tra cui appunto anche Caporale, sia un rimborso delle spese di viaggio e dei trasferimenti al luogo della missione (cosiddetto “travel costs”), sia una indennità giornaliera forfettaria da 200 a 220 euro (cosiddetto “per diem” o “daily allowance”), a parziale e generica copertura delle spese di soggiorno. A sua volta l’Izs riconosce al proprio dipendente in missione una diaria giornaliera diretta ad indennizzare il dipendente per il disagio, i rischi e le spese in genere connesse alla missione stessa. Una diaria dell’importo di circa 120 euro. Al riguardo l’accusa era quella della incompatibilità delle due indennità, entrambe forfettarie che, ha sempre sostenuto la difesa, hanno natura diversa: la diaria riconosciuta dall’Izs è diretta ad indennizzare il dipendente per il disagio, i rischi e le spese in genere connesse alla missione; il “per diem” riconosciuto dall’Oie è legato ai giorni in cui il dirigente è impegnato nei lavori e del tutto sganciata dalle spese concretamente effettuate nella missione a Parigi. A Caporale era stata contestata una duplicazione del rimborso delle spese di pernottamento a Parigi che, secondo il tribunale teramano, avrebbe dovuto pagare con il “per diem” di 200 euro. Nel processo in Appello (collegio presieduto da Aldo Manfredi) il procuratore generale ha chiesto l’assoluzione per Caporale con la formula del fatto non costituisce reato.
Così commenta l’avvocato Lettieri: «Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’esito del processo che demolisce tutte le accuse ingiustamente costruite nei confronti di Vincenzo Caporale. Ho già detto e ripeto che per fortuna “c’è un giudice a Berlino, ma anche a L’Aquila”. Talvolta i processi non si fondano su ciò che il soggetto ha fatto colpevolmente, quanto piuttosto su ciò che il soggetto è, per origini e storia, e per il suo ruolo nella società. Non a caso Caporale è stato direttore dell’Izs per 23 anni, facendo dell’istituto un polo di eccellenza e venendo chiamato a far parte di un organismo mondiale della sanità animale».
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