Risarcimento a Rosci, ecco le motivazioni

17 Febbraio 2016

Il giudice: «Celle piccole e senza servizi adeguati, è un trattamento inumano per i detenuti»

TERAMO. E’ chiaro il giudice Ciro Riviezzo. Nella sentenza, con cui ha condannato il ministero della Giustizia a risarcire il detenuto Davide Rosci perchè recluso in celle troppo piccole spesso senza finestre e con servizi igienici carenti, scrive: «A causa di carenze strutturali, è notorio che le condizioni di detenzione dei detenuti in Italia sono tali da costituire un trattamento inumano e degradante, in quanto esse, per la limitazione degli spazi a disposizione dei detenuti dovuta al sovraffollamento, la mancanza di servizi igienici adeguati, l’illuminazione insufficiente, costituiscono una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo». Il tribunale dell’Aquila nei giorni scorsi ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Filippo Torretta, legale di Rosci che nel carcere di Castrogno sta scontando una condanna definitiva e cinque anni e due mesi per gli scontri di Roma. Rosci dovrà essere risarcito con 2700 euro: otto euro al giorno, come previsto dalle relative norme, per i 340 giorni passati nelle carceri di Teramo e Viterbo tra il 2013 e il 2014, cioè prima che la sentenza diventasse definitiva. «A fronte di tali deduzioni», scrive il giudice nell'ordinanza con cui ha disposto il risarcimento, «sono state richieste informazioni alla Asl, ma la sola Asl di Teramo ha risposto, facendo presente che le informazioni relative alle stato di detenzione erano di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria». «Senonchè pur avendo l'amministrazione tutti gli strumenti per replicare alle informazioni del ricorrente, (sono stati fatti numerosi rinvii della procedura), non lo ha fatto e sulla base del principio dell'onere della prova, deve ritenersi che effettivamente le condizioni descritte nel ricorso (non tanto per la metratura della cella quanto per tutte quelle sopra ricordate), sono da ritenere in violazione delle norme citate».(d.p.)

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