Scarcerato e affidato in prova anche senza confessione

TERAMO. Qualche mese fa il pronunciamento della Cassazione che ha accolto il suo ricorso sancendo il diritto alla rieducazione. Qualche giorno fa il provvedimento del tribunale di sorveglianza che ha...
TERAMO. Qualche mese fa il pronunciamento della Cassazione che ha accolto il suo ricorso sancendo il diritto alla rieducazione. Qualche giorno fa il provvedimento del tribunale di sorveglianza che ha dato il via libera al suo affidamento ai servizi sociali e alla scarcerazione anche se non ha mai confessato. Il caso è quello del 60enne teramano che dal 2013 sta scontando in carcere una pena di 5 anni e 3 mesi per violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni. L’uomo, che in carcere ha ripreso a studiare ed è ritenuto un detenuto modello, ha chiesto di essere affidato in prova ai servizi sociali dopo aver scontato la metà della pena. Richiesta respinta una prima volta dal tribunale di sorveglianza perchè, avevano sostenuto i magistrati aquilani, non si può affidare ai servizi sociali una persona che non ha mai confessato.
Ma la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal legale dell’uomo, l’avvocato Gennaro Lettieri, annullando il provvedimento e rimandando tutto al tribunale di sorveglianza, specificando che «ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perchè nel processo penale l’imputato non ha l’obbligo di verità, sia perchè l’assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine».
Così qualche giorno fa il caso è tornato nuovamente davanti ai giudici aquilani che questa volta hanno accolto la richiesta dell’uomo scrivendo: «Il detenuto ha tenuto una condotta regolare; ha osservato nel periodo detentivo una condotta rispettosa delle norme e degli operatori, ha mostrato di partecipare all’opera di rieducazione attraverso l’adesione non strumentale al trattamento, riconoscendo il disvalore morale dei reati, ha mostrato di meritare la fiducia delle istituzioni per l’assenza di rilievi disciplinari e il senso del dovere; rispetto al reato continua a dichiararsi innocente e vive la carcerazione come prova della sua fede, ha fruito di numerosi permessi premio ed è stato ammesso al beneficio del lavoro all’esterno». E aggiungono: «La mancata ammissione della propria colpevolezza non può indurre ad una prognosi sfavorevole».(d.p.)
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