Sequestro di persona a Giulianova L’imputato evita la condanna bis

24 Dicembre 2015

La corte d’assise si affida alla convenzione dei diritti dell’uomo e dichiara il non doversi procedere perché è già stato giudicato in Albania. In un primo processo (poi annullato) aveva preso 16 anni

TERAMO. E’ la civiltà giuridica del diritto europeo, ma soprattutto un sano buon senso, il filo conduttore della sentenza con cui la corte d’assise del tribunale di Teramo ha disposto il non doversi procedere nei confronti di un cittadino albanese accusato del sequestro di un connazionale residente a Giulianova e per questo reato già condannato nel suo Paese con sentenza definitiva ad una pena di tre anni da scontare ai servizi sociali.

Nel primo processo Elidon Lamaj, 33 anni, era stato condannato a 16 anni e 6 mesi di reclusione per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione. Successivamente la condanna è stata annullata in appello per un vizio di forma legato a questioni tecniche nella composizione della giuria popolare e davanti alla corte d'assise di Teramo (presidente Giovanni Spinosa, a latere Lorenzo Prudenzano) è partito il processo bis. Nel frattempo l’uomo è stato processato e condannato anche in Albania dove attualmente si trova. Il difensore Adelmo Manna aveva sollevato l’eccezione del “ne bis in idem” (non si può essere giudicati due volte per lo stesso reato), ma il pm Stefano Giovagnoni si era opposto in virtù dell’assenza di una specifica convenzione tra Italia ed Albania. Di diverso avviso è stata la corte. Scrivono i giudici nelle motivazioni contestuali lette in aula: «Questa corte è consapevole che il principio del ne bis in idem costituisce un principio di civiltà giuridica ormai radicato negli ordinamenti giuridici nella sua dimensione “domestica” al punto da assurgere, secondo alcuni, addirittura al rango di “principio generale di diritto riconosciuto dalle nazioni civili (nel senso di quanto previsto dall’articolo 38 dello statuto della corte internazionale di giustizia). In questo senso depongono svariate convenzioni internazionali fra le quali, per quello che concerne l’ambito europeo, la convenzione europea dei diritti dell’uomo. Infatti l’articolo 4 prevede che nessuno può essere perseguitato o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di sentenza definitiva conformemente alla legge o alla procedura penale di tale Stato».

E ancora: «La corte di giustizia europea ha rilevato che il principio del ne bis in idem implica che esiste una fiducia reciproca degli stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetta l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri».

Lamaj era accusato aver preso parte nel gennaio del 2007 al sequestro di un connazionale residente a Giulianova come vendetta per una partita di droga acquistata e non pagata da alcuni parenti dell'uomo che vivevano a Durazzo. All'epoca, secondo l'accusa, Lamaj e i sui complici, processati separatamente, chiesero come riscatto, dietro la minaccia di uccidere l'uomo, la cessione di un terreno edificabile a Durazzo di proprietà del suocero del sequestrato (che nel frattempo era stato spostato in un appartamento di Torino, dove fu liberato). E furono proprio i parenti della vittima a chiamare la polizia e a dare il via alle indagini.(d.p.)

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