Studente spinto da un compagno: ministero condannato a risarcire

L’incidente nell’ora di educazione fisica in una media, il 14enne in ospedale per una spalla fratturata Il giudice: «Non c’è stata un’adeguata sorveglianza dell’insegnante per garantire la sicurezza»
TERAMO. Le sentenze servono a definire dei confini invalicabili. Non solo penalmente. E anche se non sempre bastano, offrono strumenti efficaci per tracciare indicazioni. Come in questo caso: il ministero della Pubblica istruzione è stato condannato a risarcire i danni ai familiari di un ragazzino di 14 anni spintonato da un altro studente in una scuola media teramana.
La sentenza, emessa dal giudice di pace Anna Lissoni, si inserisce nell’ambito di un solco ormai da tempo tracciato dalla Cassazione e mette nero su bianco che: «Gli insegnanti e in generale il personale scolastico addetto hanno per legge un preciso obbligo di custodia e vigilanza sugli alunni durante il tempo di permanenza nell’istituto scolastico e quindi dal momento dell’ingresso fino a quello dell’uscita della scuola. Questo comporta che l’istituto scolastico deve predisporre e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare qualsiasi danno ai ragazzi».
Il fatto in questione risale al 2019: all’interno dello spogliatoio della scuola, durante la lezione di educazione fisica, lo studente di 14 anni venne travolto da un compagno di classe che lo fece cadere a terra provocandogli la frattura della spalla con una prima prognosi di trenta giorni più successivi altri quindici. «Nel caso di specie», scrive il giudice nella sentenza, «la sorveglianza che doveva essere effettuata dalla scuola a mezzo del proprio insegnante, non è risultata sufficiente ed adeguata ad evitare l’incidente occorso allo studente. Infatti se è vero che il ragazzo avendo già 14 anni era sicuramente autonomo ed in grado di gestire i propri movimenti, d’altro lato la sorveglianza da parte dell’insegnante avrebbe dovuto concentrarsi maggiormente nel contenere l’esuberanza, per non dire l’aggressività, tipica in ragazzi di quell’età anche evitando il crescere il livello di “confusione” foriero di comportamenti non consoni e molto spesso all’origine di incidenti, come nel caso che ci occupa. Pertanto non avendo fornito l’ente convenuto la suddetta prova liberatoria, lo stesso deve essere ritenuto responsabile del sinistro occorse al minore».
Il ministero della Pubblica istruzione è stato condannato, sulla base dell’applicazione delle tabelle del tribunale di Milano, a risarcire un danno di 4.400 euro «oltre agli interessi legali», si legge nella sentenza, «sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale dalla data dell’evento al soddisfo».
La famiglia del ragazzino, nel procedimento, è stata assistita dall’avvocato Luca Macci.
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