Studio dentistico chiuso Il Tar nega la sospensiva

13 Agosto 2021

Il tribunale regionale amministrativo respinge la richiesta fatta dal professionista contro il provvedimento con cui a luglio il Comune ha bloccato l’ambulatorio

GIULIANOVA. Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da un medico-dentista di Giulianova che ha impugnato un provvedimento del Comune. In pratica il servizio per la promozione del territorio, servizi per lo sviluppo economico, dopo un rapporto della Asl di Teramo (dipartimento di prevenzione), ha ordinato la chiusura dello studio dentistico. Da qui il ricorso da parte dei legali del medico che hanno chiesto la sospensiva del provvedimento stesso. Il provvedimento di chiusura risale al 19 luglio scorso. Nell’atto viene disposta la chiusura dell’ambulatorio intestato al medico-dentista a Giulianova Lido per accertata carenza del titolo autorizzativo prescritto dalla legge, secondo quanto riportato nell’atto emesso dal dirigente dell’area quarta, servizi per la promozione del territorio, servizi per lo sviluppo economico, ufficio Suap, promozione economica e commercio del Comune di Giulianova.
Nel ricorso il medico si riserva di produrre atti, anche precedenti, che potrebbero influire nel giudizio. Tra l’altro viene sottolineata, da parte dei legali, «il silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Giulianova e dalla Asl di Teramo in merito alla domanda per il rilascio della autorizzazione presentata dal dentista, come disposto dalla legge regionale del 2007 in data 7 gennaio 2011».
In sostanza i difensori sostengono che l’autorizzazione non sia stata rilasciata anche per motivi di carenza burocratica.
Nelle proprie considerazioni, il Tar per l’Abruzzo considera che «il paventato sviamento della clientela del ricorrente, derivante dall’esecuzione del provvedimento impegnato, non costituisce danno di gravità tale da richiedere la sospensione dell’atto stesso, cui peraltro si oppone la prevalente esigenza di evitare il pericolo di danno alla salute dei pazienti derivante dal perdurare dell’esercizio di un’attività sanitaria che, incontestatamente, è stata e sarebbe ancora svolta senza la prescritta autorizzazione comunale». Il Tar ha quindi respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato. La trattazione collegiale in camera di consiglio nel merito è stata fissata per il giorno 22 settembre.
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