Tariffe rifiuti, il Tar dà ragione alla coop dei balneatori

7 Giugno 2024

Accolto il ricorso degli operatori turistici contro il Comune Annullati gli atti sul pagamento delle quote variabili

ROSETO. Tariffe rifiuti 2023: il Tar accoglie il ricorso proposto dalla cooperativa balneatori Roseto-Pineto, dall’associazione Roseto Incoming contro il Comune di Roseto, l’Agir (Autorità integrata rifiuti urbani Regione Abruzzo) e la Diodoro Ecologia e annulla i provvedimenti adottati in merito dal Comune. «I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento», si legge nella sentenza firmata dalla presidente Germana Panzironi e dai consiglieri Mario Gabriele Perpetuini e Maria Colagrande, «della delibera del 30 maggio 2023, con la quale il consiglio comunale di Roseto ha approvato il piano economico finanziario della Tari 2022-2025 (con revisione straordinaria per il 2023), della delibera del 30 maggio 2023 con la quale il consiglio comunale ha approvato il piano tariffario Tari per il 2023, e la determina del 18 maggio 2023, con la quale il direttore generale dell’Agir ha validato la revisione straordinaria del piano economico finanziario per la determinazione della Tari del Comune di Roseto».
Secondo i ricorrenti, che avevano aderito lo scorso anno a una raccolta differenziata autonoma, la quota fissa della Tari è dovuta ma la quota variabile doveva essere rivista in quanto loro hanno aderito, appunto, a una raccolta autonoma. «Le ricorrenti lamentano lo spostamento di quasi 900mila euro dalla tariffa variabile alla tariffa fissa», si legge nella sentenza riguardo alla seconda motivazione del ricorso, «che aggrava l’onere a loro carico perché non commisurata alla effettiva produzione di rifiuti e tale da vanificare gran parte della riduzione tariffaria ottenuta dagli operatori, che si avvalgono di un gestore privato con l’abbattimento, stabilito dal giudice tributario, al 20 per cento del loro obbligo di pagamento della tariffa variabile».
Nella sentenza viene specificato anche che il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la «tardiva impugnazione della determina Agir pubblicata il 18 maggio 2023» ma il Tar ha decretato che «l’eccezione sollevata dal Comune è infondata». Il Tar, oltre ad accogliere il ricorso e a decretare l’annullamento dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti, condanna il Comune al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese processuali, che liquida in 2mila euro. Ora il Comune dovrà decidere se ricorrere o meno al Consiglio di Stato.
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