Vive con un 17enne: va a giudizio Ma il giudice: «Stop al processo»

20 Maggio 2022

Ragazza sotto accusa dopo che la madre del ragazzo l’aveva denunciata per sottrazione di minorenni La donna per due volte non si presenta in aula e il giudice dichiara il non doversi procedere

TERAMO. Il caso che all’epoca finì alla ribalta della cronaca nazionale si chiude, almeno dal punto di vista giudiziario, con un sentenza di non doversi procedere per quella che in aula il giudice ha definito «remissione tacita» visto che per due volte l’accusatrice non si è presentata.
A processo era finita una ragazza, all’epoca dei fatti appena diventata maggiorenne, accusata di sottrazione consensuale di minori. In questo caso il minorenne era il 17enne suo convivente e padre del suo bambino. A presentare la denuncia per sottrazione di minore era stata la mamma di lui. Dopo la sua segnalazione era stato aperto un fascicolo con successivi accertamenti e indagini disposti dal pm titolare Enrica Medori. Erano state raccolte varie testimonianze tra cui anche quelle dei servizi sociali del centro in cui i due ragazzi all’epoca abitavano. Ed era una storia d’amore tra giovanissimi quella che avevano raccontato le indagini con i due che si frequentavano da tempo e che avevano entrambi 17 anni quando lei (che all’epoca stava per diventare maggiorenne) si era accorta di aspettare un bambino. In prossimità della nascita del piccolo avevano deciso di andare a vivere insieme con l’aiuto dei genitori di lei. Ma evidentemente la decisione della convivenza non aveva messo tutti d’accordo. Quando la ragazza aveva compiuto 18 anni, subito dopo aver partorito, la madre di lui si era presentata alle forze dell’ordine per fare una denuncia per sottrazione consensuale di minori da cui era partito il fascicolo e la successiva citazione diretta a giudizio per la ragazza contestando a suo carico l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 573 del codice penale e che stabilisce una condanna fino a due anni, anche se la pena è diminuita quando il fatto è commesso per fine di matrimonio. Poi l’inizio del processo davanti al giudice onorario Marco Scimia che qualche giorno fa ha sentenziato il non doversi procedere per intervenuta remissione di querela (remissione tacita). Questo dopo che per due volte la donna che aveva presentato la denuncia non si è presentata in aula nella sua veste di teste. Nemmeno dopo un provvedimento di accompagnamento coatto.(d.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.