Ztl, annullata maxi multa da 17mila euro

Un donna viola numerose volte il divieto di entrare in centro storico, ma fa ricorso e si salva per un cavillo procedurale
TERAMO . Ha accumulato multe per violazione delle Ztl per 17mila euro, ma un difetto di notifica la salva dal pagamento. È quanto stabilito da una sentenza del giudice di pace relativa all’impugnazione da parte di un’automobilista, F.S., dell’ingiunzione di pagamento inviatale dalla Soget per la riscossione della somma. Questa risultava dai verbali stilati dalla polizia municipale nel periodo tra giugno e luglio del 2015 per il mancato rispetto dei limiti di ingresso in auto al centro storico. L’entità della cifra, comprensiva di interessi e ulteriori sanzioni, lascia supporre che la donna abbia violato innumerovili volte il divieto imposto per le Ztl, ma a quanto pare lei non ne ha saputo nulla fino a qualche mese fa, quando ha ricevuto la segnalazione da parte della società incaricata della riscossione.
F.S. avrebbe capito a cosa si riferiva l’ingiunzione solo a seguito di un accesso agli atti dal quale risultava che i verbali erano stati notificati alla residenza in altro comune che aveva lasciato dal 2009 e non a quella di Teramo in cui si era trasferita. Per questo ha presentato ricorso al giudice di pace, tramite l’avvocato Emiliano Laraia, eccependo la nullità delle notifiche che a norma di legge devono arrivare entro 90 giorni dalla violazione contestata. Ricevuto l’atto d’impugnazione delle multe il Comune ha avviato le verifiche per accertare la fondatezza dell’eccezione mossa dalla donna. Secondo la polizia municipale non c’erano stati errori procedurali, in quanto la residenza della destinataria dei verbali era stata riscontrata nell’archivio telematico della Motorizzazione civile. Il cambio di residenza era stato comunicato all’anagrafe, a cui spetta il compito di inoltrarlo all’altro ente. Per l’avvocatura comunale, dunque, il ricorso era fondato sulla base di ripetuti pronunciamenti della Cassazione e di conseguenza riteneva insussistenti i presupposti per costituirsi in giudizio contro la cittadina che aveva impugnato le multe. A dicembre il giudice di pace ha quindi accolto l’istanza della cittadina, annullando il provvedimento della Soget e condannando il Comune al rimborso in favore della ricorrente di 264 euro, corrispondenti al solo costo del contributo unificato pagato dalla ricorrente per l’iscrizione a ruolo della causa. Le spese legali, invece, sono state suddivise tra le parti, ma il legale della donna ha annunciato l’appello contro questa parte della decisione. L’ufficio legale ha fatto dunque rilevare che già in precedenti giudizi dello stesso tipo il Comune era risultato soccombente e di conseguenza costretto a farsi carico dei costi del doppio grado di giudizio. Per evitare la prosecuzione del contenzioso e i maggiori oneri che ne sarebbero derivati l’ente, con l’avvocato è stato concordato il versamento alla sua assistita di poco più di 1.700 euro a fronte della sua rinuncia all’appello.
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