Bussi, c’erano le leggi per tutelare le acque

La Cassazione spiega perché i reati sono prescritti, ma sulla bonifica dà torto a Montedison e apre la strada ai risarcimenti
PESCARA. I motivi dell'ultima sentenza della Corte di Cassazione sul disastro della mega discarica di Bussi, nel confermare la prescrizione per il reato di disastro colposo per il maxi inquinamento provocato negli anni dai vertici della Montedison con l'interramento di rifiuti tossici e nocivi, afferma un punto fondamentale, che sarà molto utile anche per il prosieguo della battaglia in ambito civile. «Secondo il diritto vigente, già all'epoca dei fatti per i quali si procede, l'ordinamento conteneva norme volte a tutelare le acque dall'inquinamento e le stesse matrici ambientali».
RICORSO RESPINTO. I giudici della Suprema Corte rigettano dunque sul punto la tesi di Montedison, secondo la quale non c'erano normative di settore prima del 1982.
E il passaggio importante al riguardo lo esplicitano i giudici romani quando scrivono che «il richiamato principio di diritto, osservandosi che rispetto al disastro innominato previsto dall'articolo 434, con l'espressione "altro disastro", viene in rilievo non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l'evento, non visivamente e immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo molto prolungato, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità; con la conseguenza che rientrano nella nozione di disastro innominato pure i fenomeni derivanti da immissioni tossiche che incidono sull'ecosistema e sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga e lunghissima durata, dell'habitat umano».
L’AVVELENAMENTO. La sentenza riconosce anche l'avvelenamento delle acque di falda, contrariamente a quanto sostenuto in primo grado, quando afferma che la «Corte d'Assise d’appello aveva correttamente sviluppato uno specifico percorso motivazionale proprio in riferimento agli altissimi valori che erano stati accertati nella falda acquifera superficiale e profonda della discarica Tremonti».
Sul punto nodale della prescrizione del reato per tutti gli imputati (per la maggior parte vertici di Montedison), la Suprema Corte mette in parallelo la sentenza di primo grado di assoluzione per tutti, emessa dalla Corte d'Assise di Chieti, con quella di condanna degli imputati emessa dalla Corte d'Assise d’appello che «pur affermando di condividere l'orientamento che qualifica il delitto ex art. 434, come reato istantaneo a effetti permanenti e dopo aver osservato che tutte le condotte inquinanti erano cessate non oltre l'anno 1997, ha considerato che la persistenza delle tipologie inquinanti, in assenza di interventi idonei a contenerne la portata, indicevano a rilevare che la massima pericolosità per la pubblica incolumità e il disastro si erano realizzati sino al momento in cui era avvenuta la dismissione del sito produttivo, in data 1° maggio 2002. La richiamata valutazione della Corte territoriale non può essere condivisa».
REATO NON PROTRATTO. Secondo i giudici romani, dunque, la Corte d'Assise d’appello «ha erroneamente ricondotto il concreto manifestarsi del persistente pericolo per la pubblica incolumità nell'alveo dell'evento disastro, individuando la consumazione del reato nel momento di recessione di tale fenomeno, coincidente con la dismissione del sito».
«Le considerazioni svolte», aggiunge la Suprema Corte, «evidenziano che la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le dispersioni nelle matrici ambientali, al più tardi nell'anno 1997, secondo le conformi valutazioni di ordine fattuale espresse dai giudici di merito».
E poi, ancora: «In conclusione, deve rilevarsi che alla data della pronuncia della sentenza di primo grado il termine prescrizionale massimo, pari ad anni 15, relativo al reato di disastro, tenuto pure conto delle intervenute sospensioni, era ampiamente decorso, come correttamente rilevato dalla Corte d'Assise di Chieti, anche in riferimento all'ultimo degli episodi criminosi in addebito, collocabile al più tardi nel corso dell'anno 1997».
PARTI CIVILI. E anche per quanto riguarda le statuizioni civili pronunciate dalla Corte d’Assise d'appello, tutte in riferimento all’affermazione di responsabilità penale degli imputati per il reato di disastro colposo, per i giudici romani queste devono essere revocate e spiegano il perché. «L'intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato, antecedentemente alla sentenza di primo grado, erroneamente non rilevata dalla Corte territoriale, impediva al giudice di appello di affermare per la prima volta la penale responsabilità degli imputati e di pronunciare la condanna al risarcimento dei danni da reato, in favore delle costituite parti civili».
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