Compro casa: mutuo o leasing? Dipende...

5 Febbraio 2016

La Legge di stabilità dà la possibilità di avere sconti fiscali molto vantaggiosi per i giovani sotto i 35 anni, soprattutto se si sceglie la formula finanziaria

Si è parlato molto negli ultimi mesi di Tasi e Imu e dell’abolizione della tassa sulla prima casa. Ma le novità 2016 sugli immobili sono anche altre. Per esempio la proroga fino al 31 dicembre 2016 di tutti i bonus edilizi, o la conferma del bonus del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici in caso di ristrutturazione.

Tra le novità più interessanti c’è la nuova possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% dei canoni di leasing (e del relativo riscatto) pagati dal 2016 al 2020 per acquistare o costruire un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, e la possibilità di detrarre il 50% dell'Iva pagata quest'anno o successivamente per l'acquisto, effettuato nel 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale non di lusso, di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici.

C'è inoltre la possibilità per i condòmini incapienti di cedere la loro detrazione al costruttore che ha svolto i lavori di risparmio energetico qualificato sulle parti comuni, così da abbassare la loro quota parte e non perdere il beneficio fiscale. Chi poi vuole acquistare una nuova prima casa può farlo conservando i benefici a patto che venda la vecchia entro un anno.

Abitazione principale in leasing La legge di Stabilità 2016 ha introdotto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 una nuova spesa detraibile dall'Irpef al 19%, che riguarda l'acquisto o la costruzione, tramite leasing (canoni e oneri accessori per un importo non superiore a 8mila euro e riscatto per un importo non superiore a 20mila euro), di abitazioni da parte di giovani, con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo entro i 55mila euro e non già titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa.

Sempre dal 2016 al 2020, questa stessa detrazione è applicabile anche a chi ha 35 anni o più, con le stesse condizioni, ma dimezzando le spese massime ammissibili.

Quanto conviene? Comprare la casa con il leasing conviene soprattutto agli under 35, anche se ci sono spese superiori per il finanziamento. Soprattutto conviene il fatto che l’anticipo può essere di entità ridotta rispetto al mutuo e dunque più adatto ai giovani. La controindicazione è che i tassi praticati per il leasing sono leggermente più alti rispetti ai mutui, mentre difficilmente si potranno ottenere finanziamenti superiori a 20-25 anni.

Comunque il nuovo incentivo fiscale è molto conveniente per gli under 35 se confrontato con la detrazione Irpef del 19% degli interessi pagati sui mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale, dove l'onere detraibile al 19% è costituito solo dagli interessi passivi pagati (e non dalla quota capitale della rata del mutuo) e per un importo massimo annuale rispettivamente di 4mila euro (detrazione massima annuale di 760 euro) e di 2.582,28 euro (detrazione massima annuale di 491 euro). Il nuovo incentivo consente di detrarre dall'Irpef il 19% di tutto il canone di leasing (quota capitale e quota interessi), oltre che i relativi oneri accessori. Inoltre, l'importo annuale massimo delle spese agevolate è pari a 8mila euro (4mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 1.520 euro annui (760 euro per i non giovani). La nuova agevolazione, poi, prevede la possibilità di detrarre anche il riscatto finale, per un importo non superiore a 20mila euro (10mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 3.800 euro (1.900 euro per i non giovani).

Acquisto prima casa. Una novità riguarda l’acquisto della prima casa. Sono stati parzialmente modificati i requisiti per la richiesta delle agevolazioni fiscali.Cosa cambia? Ora, il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni fiscali anche se risulta ancora proprietario del primo immobile, a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. Fa testo la data dell'atto notarile.