Dichiarazione dei redditi: la scuola e le agevolazioni omesse

VANTAGGI ESCLUSI Salve sono padre di un ragazzo, che ha terminato la scuola secondaria di secondo grado e frequenta una scuola privata non riconosciuta di cine-video: posso usufruire della...
VANTAGGI ESCLUSI
Salve sono padre di un ragazzo, che ha terminato la scuola secondaria di secondo grado e frequenta una scuola privata non riconosciuta di cine-video: posso usufruire della detrazione del 19% sull'importo delle tasse scolastiche? Grazie.
Affinché le spese per la frequenza di corsi di istruzione (di livello secondario e universitario), tenuti da una struttura privata, possano considerarsi fiscalmente rilevanti e detraibili in base alla lettera e, comma 1, dell'articolo 15 del Tuir - nel limite delle spese di frequenza di un istituto statale - occorre che vi sia un riconoscimento normativo della struttura stessa. Affermazioni di principio in questo senso sono contenute nelle circolari 20/E/2011 e 13/E/2013, riguardanti rispettivamente i conservatori musicali e i corsi di laurea in teologia.
IL RECUPERO
L’anno scorso potevo inserire nella dichiarazione le spese degli interventi per recupero del patrimonio edilizio (righi RE41 e RE42), dividendo al 50% le stesse tra me e mia moglie (proprietari al 50% dell’immobile). Mi sono, però, accorto di non avere inserito la parte di mia spettanza, mentre ho inserito quella del coniuge (come rata 1 di 10).
Vorrei sapere se c’è la possibilità di recuperare l’importo dello scorso anno; eventualmente, posso inserire quest’anno la parte di mia spettanza (partendo dalla rata 2 di 10)?
La risposta è affermativa. Nel caso di specie, la detrazione opera dal 2014, in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2013, a partire dalla seconda rata. La prima rata delle spese sostenute nel 2012 (dichiarazione dei redditi 2013 in cui non è stata detratta la prima rata), può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/73 (articolo 16 bis Tuir 917/1986, e articolo 1, comma 139, legge 147/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Quindi, l'importo detraibile nella prima rata (omessa) non va perso, ma si recupera presentando istanza di rimborso (per quello specifico importo) all'agenzia delle Entrate entro i successivi 48 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2013, relativa al 2012 (termine scaduto a settembre 2013; da quella data decorrono i 48 mesi).
In sostanza dalla seconda rata la detrazione opera direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, mentre la prima rata si recupera presentando istanza di rimborso alla locale agenzia delle Entrate. In alternativa, per la prima rata è possibile presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione 2013 entro il prossimo 30 settembre 2014.

