Ecco il patto di famiglia

12 Giugno 2014

L’istituto evita la frammentazione di beni ed entità produttive

Una difficile eredità

Sono titolare di un 'impresa nella quale collaborano i miei due figli maschi, ed il marito di mia figlia. I miei figli detengono una piccola quota di partecipazione nella srl di cui io detengo la restante quota di partecipazione.

Sono divorziato e mi sono risposato, ma con questa seconda moglie non ho figli.

Poichè la ditta è stata creata da me e rafforzata anche grazie al lavoro che fanno in essa i mie due figli maschi, non ho alcuna intenzione di farvi rientrare la figlia femmina e soprattutto mio genero che non ha idea dei miei e nostri sacrifici per arrivare dove siamo arrivati.

Sono proprietario del capannone in cui si svolge la nostra attività, una villa in cui abitiamo io e mia moglie, ed una palazzina composta da quattro appartamenti.

A mia figlia ho comprato una casa in occasione del matrimonio(ed ho conservato le matrici degli assegni). Ovviamente non vorrei spogliarmi di tutto, ma vorrei sistemare le mie cose in modo tale che i miei figli abbiano l'azienda e la figlia femmina venga liquidata con gli appartamenti, a mia moglie avrei pensato di dare la villa, mantenendo su di essa l'usufrutto. Ma poi mi chiede e se dovessi avere altri figli , o un'altra moglie ed alla prima moglie tocca qualcosa?

Lettera firmata

Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del “patto di famiglia”. Lo spirito della legge è evitare la frammentazione di “beni ed entità produttive”.

Che cos'è: Il patto di famiglia è un contratto. Non è, quindi, un testamento: è, di fatto, una convenzione la cui particolarità è quella di andare ad incidere sulla successione dell'imprenditore. Si tratta della possibilità di un accordo tra un imprenditore e uno dei propri discendenti .

A chi si rivolge: Con il patto di famiglia l'imprenditore può trasferire, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie può trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti; compatibilmente, però, con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie.

Come:Tecnicamente la legge aggiunge al libro II, titolo IV del codice civile - dopo l'art. 768 - il Capo V-bis , comprendente i nuovi articoli dal 768-bis al 768-octies e modifica l'art. 458 del codice civile introducendo una deroga al divieto dei patti successori (questo il senso dell'inciso "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti").

Alla luce di quanto sopra detto eseguire le disposizioni di volontà del lettore è molto semplice.

L'istituto del patto di famiglia consente di assegnare l'azienda ai figli che vi collaborano con l'obbligo che questi proseguano l'impresa per un quinquennio, ed assegnando altri beni agli altri legittimari.

Nella fattispecie alla figlia è già stata fatta una donazione indiretta in occasione dell'acquisto dell'appartamento, e ciò deve essere computato nella formazione della sua quota, al coniuge potrebbe essere donata, con riserva di usufrutto a favore del lettore, la villa dove essi abitano, e la proprietà degli altri appartamenti ,tolti quelli necessari a bilanciare le quote potrebbero rimanere nella disponibilità del lettore, a salvaguardia di eventuali future necessità.

In caso di eventuali nuove nozze o sopravvenienza di figli il patto non viene stravolto, ma sorge a carico di tutti, qualora il residuo patrimonio del disponente non abbia sufficiente capienza, un obbligo di reintegra della quota spettante al legittimario sopravvenuto in proporzione a quanto ricevuto, valutando i beni (mobili ed immobili) al momento in cui sono stati attribuiti, trattandosi di un debito di valore e non di valuta. Alla prima moglie, oltre l'assegno divorzile se disposto, non spetta null'altro.