Enti locali, luce verde all’aumento delle tasse

1 Marzo 2019

La legge di Bilancio 2019 non prevede la conferma o la proroga del blocco  delle aliquote regionali e comunali, dando mano libera a sindaci e governatori

L’aumento della pressione fiscale, relativamente ad entrate destinate ad alimentare le casse di Regioni ed Enti Locali, attuato in danno delle tasche dei contribuenti: è questo uno degli effetti (rischi?) che potrebbero derivare dalla nuova manovra finanziaria.
LA NORMA. La Legge di Bilancio per il 2019, infatti, non prevede la conferma e/o la proroga del blocco delle aliquote regionali e comunali contenuto nella precedente normativa. L’agevolazione era stata introdotta, con riferimento agli anni 2016 – 2018, dall’art. 1 c. 26 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016): quest’ultimo aveva sospeso l'efficacia delle Leggi Regionali e delle delibere degli Enti Locali inerenti all’aumento dei tributi e delle relative addizionali, limitandone la misura ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
Tale misura era stata approvata anche nelle successive Leggi di Bilancio in riferimento agli anni 2017 e 2018; determinando, di fatto, una sorta di “congelamento” della pressione fiscale riconducibile alle entrate destinate a Regioni ed Enti Locali. Il Legislatore, tuttavia, è tornato sui propri passi in vista del 2019; omettendo di riproporre i noti limiti quantitativi previsti per tali tipologie di prelievi e rimettendo alla discrezionalità dei Comuni e delle Regioni la determinazione dei tributi e delle relative addizionali.
UN MILIARDO. Secondo i calcoli previsionali effettuati da parte degli operatori del settore e dei tecnici, il rincaro delle addizionali per l’anno corrente potrebbe ammontare a circa un miliardo di Euro. L’incremento delle addizionali potrebbe certamente contribuire a risanare – quantomeno parzialmente - le penurie di bilancio che, da tempo immemore, affliggono gran parte degli Enti Locali (sulle quali, è giusto ricordarlo, hanno finito con l’incidere nel corso del tempo i “tagli” operati con sempre maggior frequenza da parte dello Stato centrale). Venuti meno i limiti normativi al prelievo locale, spetterà dunque ai Comuni ed alle Regioni definire la misura dell’aumento delle addizionali in relazione ai tributi da riscuotere per l’anno 2019.
In quest’ottica, occorre tenere conto delle altre novità contenute nella Legge di Bilancio 2019. L’estensione dell’ambito di applicazione di imposte sostitutive (al posto di quelle fondate, tipicamente, sul rispetto del principio di progressività, come accaduto con la “Flat Tax”) potrebbe determinare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una perdita di gettito a detrimento degli Enti Locali, i quali potrebbero vedersi costretti a compensare il mancato versamento delle addizionali da parte dei “contribuenti forfetari” (magari attraverso il rincaro delle medesime per i “contribuenti normali”).
IL CASO IMU. Ulteriore notizia di (potenziale) rilievo, per le casse dei Comuni, si registra in relazione al tema dell’Imu.
Con la sentenza n. 3275/2019 del 5 Febbraio 2019, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha negato la sussistenza di un diritto generalizzato di esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato o da Enti pubblici ed adibiti allo svolgimento un “compito istituzionale” svolto dagli stessi proprietari o titolari di altro diritto reale, vincolandolo al verificarsi di determinati presupposti. La questione è nata dall’impugnazione, avanzata da parte dell’Agenzia del Demanio, di tre avvisi di accertamento notificati dal Comune di Concordia sul Secchia per omessa dichiarazione ICI in riferimento alle annualità 2005-2007.
LE MOTIVAZIONI. La Suprema Corte non ha ravvisato, in proposito, la sussistenza del requisito oggettivo e di quello soggettivo richiesti dalla norma ai fini del riconoscimento dell’esenzione in parola, prevista dal D. Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati.
Questa spetta, infatti, soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte).
Da un lato, secondo il giudicante, l’Agenzia del Demanio ricorrente non avrebbe fornito la prova circa lo svolgimento di attività istituzionali (non potendosi considerare un’entità “organicamente inserita nell’apparato statale o regionale”); dall’altro lato, il Giudice di legittimità ha rilevato l’assenza dell’ufficio delle Dogane dal novero dei soggetti tipizzati dalla stessa disposizione (la quale, avendo una finalità agevolativa, è soggetta ad una stretta e rigorosa interpretazione).
CORTE DI GIUSTIZIA UE. Tale pronuncia può essere ricondotta, per ragioni di analogia e di prossimità dei temi trattati, nel solco già aperto a suo tempo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Quest’ultima, con la sentenza dello scorso 7 Novembre 2018 (cfr., in proposito, “Il Centro” del 19.11.2018) aveva ridefinito l’ambito di applicazione dell’esenzione Ici per gli enti ecclesiastici, limitandone i confini alle sole attività “non commerciali” ed aprendo la strada al recupero, da parte dello Stato italiano, dell’imposta non versata dalla Chiesa per gli anni 2006-2011.
Si preannuncia, dunque, un 2019 “intenso” dal punto di vista della manifestazione delle pretese impositive finalizzate a rimpinguare le (esangui?) casse regionali e locali.
Occorrerà monitorare con attenzione se e come la possibilità di risanarle, attraverso le modalità di imposizione accennate in precedenza, troverà concreta attuazione, con un occhio di riguardo al contemperamento tra le esigenze della finanza locale e quelle dei cittadini / Enti interessati in veste di contribuenti.
* Avvocato tributarista, titolare dello Studio Legale Tributario
Torcello in Montesilvano
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