I giudici bocciano il Parco «Non può fare maxi multe»

23 Agosto 2018

Sanzioni di oltre 15mila euro alle imprese abruzzesi ridotte a meno di mille La Cassazione: «Non possono essere maggiori di quelle stabilite dalle leggi»

PESCARA . Hanno personalità di diritto pubblico, e sono quindi enti pubblici a tutti gli effetti, ma non possono imporre sanzioni superiori a quelle previste dalle norme nazionali in vigore. È uno dei motivi per i quali la Corte di Cassazione ha respinto due ricorsi presentati dal Parco nazionale della Maiella, che chiedeva l’annullamento di altrettante sentenze emesse dalla Corte d’Appello dell’Aquila con le quali erano state ridotte le maxi multe elevate dall’ente a carico di cittadini e imprese responsabili di alcune violazioni in materia ambientale. Il parco, in precedenza, aveva introdotto una sorta di principio di proporzionalità delle sanzioni, secondo il quale tanto più la violazione risultava grave o estesa, maggiore doveva essere la multa. Secondo la Cassazione, però, non poteva farlo.
IL CASO NUMERO 1. È quello che riguarda un’impresa raggiunta nel 2010 da sanzioni per 8.200 euro, per violazioni alla legge sulle aree protette e alle norme di attuazione emanate dal Parco. In pratica, l’impresa avrebbe bypassato il passaggio secondo il quale «il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco».
I RICORSI. Il tribunale di Pescara nel 2013 aveva rigettato l’opposizione presentata dall’impresa, dai suoi soci e dal legale rappresentante, ma la Corte d’appello, con sentenza del 2015, aveva parzialmente accolto il ricorso e aveva ridimensionato la sanzione dagli originari 8.200 a 900 euro.
PRINCIPIO DI LEGALITÀ. A ricorrere in Cassazione, stavolta, è stato il Parco della Majella, ma i giudici del Palazzaccio di piazza Cavour, a Roma, hanno stabilito che ben ha fatto la Corte d’Appello a disapplicare «la norma secondaria che abbia operato in violazione del principio di legalità» contenuto all’articolo 1 della legge 689 del 1981, quella sulla depenalizzazione. L’articolo è chiaro: «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione». Ne discende, scrivono i giudici romani, «che andava disapplicata la delibera del presidente dell’Ente Parco numero 5 del 2009, laddove prevedeva una sanzione amministrativa diversa da quella prevista dalla legge statale», con la conseguenza che tornavano applicabili le sanzioni previste in origine, molto più basse di quelle disposte. Inoltre, hanno sottolineato i giudici della seconda sezione civile della Cassazione, «la delibera del presidente con la quale sono state introdotte delle sanzioni di carattere proporzionale è stata adottata, addirittura, in assenza anche di una delega da parte del titolare della potestà legislativa primaria».
IL VERDETTO. Oltre a respingere il ricorso del Parco, la Corte ha condannato l’ente a pagare le spese, pari a 2700 euro.
IL CASO NUMERO 2. Riguarda un’impresa edile, sempre della provincia di Pescara, alla quale il parco nel 2011 aveva notificato una sanzione da 15.350 euro. La Cassazione anche in questo caso ha dato ragione alla Corte d’appello che aveva ridotto la multa a ridotto la sanzione a 500 euro, con motivazioni analoghe, smontando anche la deduzione, da parte del parco, che all’aumentare della multa corrispondesse un’efficace tutela preventiva e repressiva degli illeciti nelle aree protette. «Per gli illeciti», ricorda la Cassazione, «alla sanzione amministrativa si affianca anche la tutela penale».