I nuovi controlli fiscali: selettivi e incrociati, anche su Pc e tablet

Dal 1° gennaio la Guardia di Finanza ha aggiornato i metodi. Le verifiche saranno fatte su casi scelti e la collaborazione con i contribuenti sarà centrale
A distanza di dieci anni, la Guardia di Finanza rinnova le proprie direttive interne in materia di verifiche fiscali e di contrasto alle frodi fiscali nazionali ed internazionali. Lo scorso 4 dicembre è stata pubblicata infatti dal Comando Generale la nuova Circolare n. 1/2018 (intitolata “Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali”).
Inserendosi in un progetto di semplificazione dei rapporti tra Fisco e contribuenti, basato, peraltro, sull’instaurazione di una collaborazione fondata su regole chiare e trasparenti, il nuovo “Manuale operativo” ha come obiettivo prioritario quello di accrescere la capacità di incidere in maniera concreta sui più gravi e diffusi fenomeni di illegalità fiscale.
CONTROLLI MIRATI. Rispetto al passato, dal punto di vista pratico, i controlli dovrebbero divenire più mirati ed incisivi. In altre parole, visto e considerato che dalle esperienze pregresse è emerso che una verifica estesa alla totalità dei contribuenti può rivelarsi (oltre che difficoltosa) maggiormente inefficace, a causa del dispendio di ingenti risorse da impiegare nell’azione di contrasto all’evasione, d’ora in avanti gli agenti della Guardia di Finanza avranno il compito di selezionare preventivamente i soggetti da sottoporre a verifiche, in base a precise risultanze acquisite in esito alle attività di analisi mediante le banche dati disponibili, di intelligence e di controllo economico del territorio.
A ciò si aggiunga che, al fine di stanare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, verrà rafforzata la sinergia e la condivisione di analisi di rischio e di dati tra gli uomini della Guardia di Finanza ed altri enti, come l’Agenzia delle Entrate e le pubbliche amministrazioni.
SISTEMI INFORMATICI. Tra gli aspetti maggiormente significativi contenuti nel nuovo “Manuale operativo”, meritano di essere segnalati l’estensione del controllo anche ai sistemi informatici e la diversa considerazione che dovrebbe essere posta nei confronti del contraddittorio da instaurarsi con il contribuente.
Per quel che riguarda il primo aspetto, è noto come (stante l’incessante progresso tecnologico, nonché le crescenti informatizzazione e digitalizzazione dei processi produttivi e comunicativi) i contribuenti oggi hanno la possibilità, nonché la necessità, di archiviare preziose informazioni in supporti informatici, fisici o immateriali ch’essi siano.
Dalla presa d’atto di tale realtà è dunque sorta, per la Guardia di Finanza, l’esigenza di estendere le ricerche investigative anche ai dispositivi informatici di uso comune, quali PC, tablets e smartphones.
Ed invero, onde comprendere la natura delle operazioni poste in atto dal contribuente, la Guardia di Finanza potrà estendere il controllo anche alle RAM degli stessi computers, tablets e smartphones, nonché alla posta elettronica del contribuente medesimo.
E-MAIL. Sul punto è tuttavia doveroso sottolineare che, nel caso in cui si trattasse di comunicazioni via e-mail (intercorse tra il contribuente sottoposto a controllo e soggetti terzi) già aperte e visionate dal destinatario, queste ultime potranno essere direttamente acquisite dai verificatori. Nell’ipotesi in cui, al contrario, dette e-mails risultassero non ancora lette (o nel caso in cui, relativamente ad esse, venisse eccepito il segreto professionale), gli agenti potrebbero acquisirle solo a seguito dell’ottenimento di un provvedimento autorizzatorio dell’autorità giudiziaria. Neppure il rifiuto di fornire la propria password per l’accesso a dati personali contenuti in e-mails e smartphones rappresenterà più un ostacolo invalicabile; e ciò in quanto la Guardia di Finanza potrà avviare l’ispezione anche senza il consenso esplicito del contribuente.
Ma vi è di più.
COLLABORAZIONE. Di tale rifiuto alla collaborazione verrà fatta esplicita menzione nei processi verbali redatti, con indicazione delle modalità specifiche con cui i dati del contribuente sono stati successivamente elaborati e delle misure adottate per garantirne la conservazione e la genuinità.
Per quel che riguarda invece il contraddittorio con il contribuente, secondo gli auspici manifestati la Circolare 1/2018 dovrebbe compiere un salto di qualità rispetto a quella precedente del 2008.
Ed invero, dopo avere menzionato le pronunce giurisprudenziali che non vertono a favore del contraddittorio quale principio immanente dell’ordinamento tributario, detta circolare evidenzia che “una costruttiva ed equilibrata dialettica, adeguatamente formalizzata, fra verificatori e soggetto ispezionato deve ritenersi non solo opportuna, ma anche doverosa”. In altre parole, se nella formulazione del precedente documento operativo n. 1/2008 il contraddittorio con il contribuente era considerato solamente “utile ed opportuno” (in quanto non esisteva alcun obbligo giuridico che imponeva di eseguirlo ed erano completamente assenti conseguenze giuridiche negative nel caso non in cui fosse stato esperito), nella nuova Circolare il contraddittorio diventa indispensabile. All’interno del nuovo “Manuale operativo”, infatti, viene ricordato che i verificatori devono necessariamente confrontarsi con il contribuente interessato, cosicché quest’ultimo si trovi nella condizione di poter fornire tutta la documentazione probatoria necessaria al fine di far valere i propri diritti.
D’altronde, in un’ottica di semplificazione che mira alla compliance, interloquire con il contribuente nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, non solo rende la pretesa tributaria più credibile e sostenibile, ma, al contempo, scongiura l’effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati, perché non preceduti da un effettivo confronto, nonché l’insorgere di futuri contenziosi.
GARANZIE. Quanto al rispetto delle garanzie del contribuente, va altresì tenuto presente che il “Manuale” pone l’accento sull’esigenza di assicurare la minore turbativa possibile all’attività del soggetto controllato. A tal fine, il Comando Generale raccomanda ai propri reparti che la presenza dei verificatori presso la sede del contribuente sia il più discreta possibile e non traumatica.
Da ultimo, per quel che riguarda i fenomeni illeciti che arrecano danni erariali, nella Circolare troviamo un capitolo appositamente dedicato ai reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, dato il legame esistente tra tali fattispecie e i reati tributari.
Ai fini di una più compiuta analisi investigativa su condotte potenzialmente perseguibili a titolo di riciclaggio e autoriciclaggio, si legge nella circolare, “nel corso dei controlli i militari potranno esaminare con cura la provenienza (per l’individuazione del reato presupposto) e la direzione (per il reimpiego) dei flussi finanziari”.
In particolare, grazie alle novità introdotte con il recepimento della direttiva UE 849/2015 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, viene arricchito il patrimonio informativo che la Guardia di Finanza potrà utilizzare nel corso dell’attività ispettiva. Non più solo le informazioni registrate dai soggetti obbligati nell’archivio unico informatico e nel registro della clientela, ma anche tutte le informazioni acquisite nel corso dei controlli antiriciclaggio e negli approfondimenti investigativi di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla Unità di Informazione Finanziaria.
Lo scopo è quello di andare oltre il segreto investigativo e di utilizzare i dati acquisiti nel corso dei controlli antiriciclaggio in maniera contigua e trasversale, al fine di prevenire e contrastare tali fenomeni, oramai sempre più diffusi.
Avvocato tributarista,
titolare dello Studio Legale
Tributario Torcello
con sede in Montesilvano

