Il Tar riammette 29 studenti esclusi dal numero chiuso

L’AQUILA. È l’organizzazione universitaria a doversi strutturare, «con la profusione di tutto l’impegno necessario», per soddisfare i diritti della comunità studentesca. Diritti che non possono...
L’AQUILA. È l’organizzazione universitaria a doversi strutturare, «con la profusione di tutto l’impegno necessario», per soddisfare i diritti della comunità studentesca. Diritti che non possono «essere sacrificati attraverso il “facile” strumento del contingentamento dell’accesso a un servizio pubblico fondamentale e di centrale rilievo costituzionale, quale è quello universitario». Con queste motivazioni la terza sezione del Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato da 29 studenti contro il Ministero e l’Università dell’Aquila. Gli studenti in parola avevano già conseguito, sempre all’Università dell’Aquila, la laurea triennale in “Psicologia applicata, clinica e della salute. Per completare il percorso di studi e ottenere la laurea magistrale (anno accademico 2017/2018) avevano presentato una richiesta di immatricolazione, anche perché fino al 2016-2017, per quel tipo di percorso non era previsto alcun numero chiuso, ma l’iscrizione libera per portare a compimento il corso di studi già intrapreso. Tuttavia, in seguito, era stato introdotto il numero chiuso, limitato a 100 studenti. I 29 ricorrenti avevano partecipato alla selezione senza ottenere un punteggio sufficiente all’iscrizione. Il Tar Lazio, già nel 2018 in sede cautelare aveva disposto l’iscrizione dei ragazzi al corso di laurea magistrale ritenendo pregiudizievole la decisione di escluderli, « avendo conseguito la laurea triennale nel medesimo Ateneo».
Anche nel merito i giudici amministrativi hanno confermato il precedente orientamento, richiamando la Costituzione. In particolare, l’articolo 2, strettamente connesso ai diritti fondamentali della persona «tra i quali», scrivono i giudici, «va certamente annoverato il diritto all’istruzione universitaria aperto a tutto i cittadini», senza escludere gli articoli 33 e 34, relativi all'organizzazione scolastica e al diritto di accedervi e di usufruire delle prestazioni che essa è chiamata a fornire. Insomma, per i giudici del Tar, non si può subordinare il diritto all’istruzione alle difficoltà che l’ateneo può incontrare a gestire un numero rilevante di domande. Nel compensare le spese il Tar ha accolto il ricorso annulla gli atti che non hanno consentito ai ragazzi di proseguire nel loro percorso di studi. (a.bag.)

