«Immigrato pregiudicato? Va accolto»

Gli negano il permesso di soggiorno per precedenti penali. Ma il Tar dell’Aquila gli dà ragione: prevalgono i diritti umani
L’AQUILA. I diritti umani prevalgono sulla fedina penale dell’extracomunitario che chiede il permesso di soggiorno. L’Italia quindi ha il dovere di accoglierlo, se ha moglie e figli minori e cerca un lavoro, anche se su di lui pesano condanne ed «elementi pregressi e attuali di pericolosità sociale».
Così, in sintesi, scrivono i giudici del Tribunale amministrativi dell’Aquila con una sentenza di merito, pubblicata ieri mattina, che crea di fatto un precedente. E innescherà la reazione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini che, assistito dall’avvocatura distrettuale dello Stato, si era costituito in questo procedimento davanti alla giustizia amministrativa abruzzese.
Nella sentenza il nome dell’extracomunitario, assistito dall’avvocato Uberto Di Pillo di Sulmona, è coperto e tutelato con la parola “omissis”. Sposato e padre di due figli, l’extracomunitario si era visto respingere l’istanza «di rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione». Nel 2017, però, ricorre al Tar per smontare i motivi che erano alla base del diniego, riassunti così nella sentenza: «Viste le condanne inflitte, nonché accertato che il suddetto si accompagnava a persone pregiudicate e che aveva una pessima condotta sociale, ha respinto l'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione». Un diniego su cui pesava anche una seconda considerazione negativa: «A carico del richiedente erano emersi elementi pregressi e attuali di pericolosità sociale, tali da far ritenere che vivesse in parte di proventi di attività illecite». Quindi niente permesso perché «le regole stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e un’adeguata accoglienza vanno rispettate, mirando anche a soddisfare le esigenze di repressione dei reati e a contrastare ogni minaccia per la tranquilla e ordinata convivenza delle persone». Ma la risposta della difesa descriveva anche la parte positiva della vita dell’extracomunitario: «Il ricorrente era giunto sul territorio italiano ottenendo regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, via via rinnovato fino al 2015. Egli, dall'inizio del suo soggiorno in Italia, aveva sempre lavorato senza soluzione di continuità e continuava a lavorare nel campo dell’edilizia». Aspetti che, secondo l’avvocato dell’extracomunitario, non erano stati presi in considerazione, così come erano state ignorate «le esigenze di tutela del nucleo familiare dell'istante che, durante il suo soggiorno in Italia, aveva contratto regolare matrimonio e avuto due figli, che frequentano la scuola statale italiana con risultati positivi e che sono pienamente integrati nella realtà del nostro Paese».
Prima che i giudici decidessero, il ministero dell’Interno aveva anche depositato una nota da cui risultava che l’extracomunitario è sotto processo all’Aquila dopo l’arresto per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ma neppure questo precedente è bastato per far soccombere i principi umanitari e impedire ai giudici Antonio Amicuzzi, Mario Gabriele Perpetuini e Maria Colagrande, di scrivere la frase chiave delle sentenza: «L'amministrazione è tenuta a valutare anche la condizione familiare dello straniero, in quanto l'interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l'interesse alla vita familiare dell'immigrato e dei suoi congiunti oltreché tutti gli ulteriori elementi eventualmente meritevoli di positivo apprezzamento».

