Imu e Tasi, chi deve pagare e chi no

Il primo acconto va versato entro il 16. Intanto molti comuni si preparano a rivedere al rialzo le aliquote di quest’anno
PESCARA. Seconde case, uffici, capannoni, depositi, e perfino l’orticello. Meglio prepararsi all’idea di dover pagare più tasse, visto che la legge di bilancio 2019 offre ai comuni la possibilità di aumentare le aliquote di Imu, Tasi e anche l’addizionale Irpef. Difficile che le amministrazioni locali, alle prese da anni con i tagli nei trasferimenti statali, non colgano al volo l’opportunità.
La prima rata, cioè l’acconto che scade il 17 giugno prossimo (fra 12 giorni), sarà identica a quella dell’anno scorso. La batosta potrebbe arrivare con il saldo di dicembre, dal momento che i comuni hanno tempo fino a ottobre per rivedere al rialzo le aliquote. Il 16 dicembre, dunque, bisognerà procedere con il saldo, calcolando l’ammontare con le nuove aliquote, e detraendo la quota versata a giugno.
L’IMU E LE ALTRE. A partire dal 2014 Imu (Imposta sugli immobili), Tasi (Tassa sui servizi indivisibili, vale a dire la somma che il cittadino sborsa affinché il comune in cui risiede possa provvedere alla manutenzione stradale, alla pubblica illuminazione e così via) e Tari (la Tassa sui rifiuti), sono state riunite.
Tutte insieme si chiamano Iuc, che sta per Imposta unica comunale. L’importo di Imu e Tasi viene calcolato in base ai mesi effettivi di possesso; al di sopra di 15 giorni si paga il mese per intero. Non tutti i cittadini, però, sono tenuti al versamento delle tre componenti della tassa.
ESENZIONE PRIMA CASA. Resta esentato dal pagamento della Iuc il proprietario di prima casa che vive in quell’immobile, nel quale si trova la residenza anagrafica del suo nucleo familiare. L’esenzione riguarda anche le pertinenze (una sola cantina e un solo garage o box auto). Ancora dubbio il caso di due coniugi che risiedono effettivamente in due comuni diversi, magari per motivi di lavoro. La legge, infatti, parla di un unico immobile per nucleo familiare. Bisognerà attendere chiarimenti, in questo senso.
ALTRI CASI. Non pagano Imu e Tasi il coniuge separato al quale sia stata assegnata la casa familiare (solo se non rientra nella categoria degli immobili di lusso), i pensionati chi vivono all’estero, iscritti all’Aire, purché l’immobile non sia stato affittato o concesso in comodato; le unità immobiliari che fanno parte di agglomerati indivisi di proprietà di cooperative edilizie, a patto che rappresentino l’abitazione principale dei soci, le abitazioni in uso alle forze dell’ordine, oppure gli assegnatari di case popolari.
I RIFIUTI. Chi è esente per le ragioni già dette dal pagamento delle due componenti della Iuc (Imu e Tasi), dovrà comunque pagare la Tari, la tassa sui rifiuti che viene calcolata in base a una serie di parametri tra i quali la superficie commerciale dell’immobile e il numero di componenti del nucleo familiare.
IL LUSSO SI PAGA. Dovrà mettere mano al portafogli, invece, e pagare sicuramente, il proprietario di una prima casa classificata come immobile di lusso nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), e A9 (castelli e palazzi).
SECONDA CASA. Al versamento della tassa sono tenuti anche i proprietari delle seconde case e di immobili destinati a vario uso, ma anche tutti coloro che esercitano un “diritto reale di godimento”. Potrebbe essere l’usufruttuario di un immobile, chi ha un diritto di abitazione, il coniuge separato (anche se non è proprietario), al quale sia stata assegnata l’abitazione di famiglia (deve trattarsi di un immobile di lusso, altrimenti c’è l’esenzione). Imu e Tasi si pagano anche sulle pertinenze delle seconde case, su uffici, negozi, capannoni e depositi e terreni edificabili.
I TERRENI. L’Imu si paga anche per i terreni agricoli, anche se non vengono coltivati. La tassa non risparmia neanche chi ha deciso di acquistare un orticello e coltivarlo per le proprie esigenze familiari, senza volerlo trasformare in una forma diretta di guadagno. Sono invece esentati dal pagamento dell’Imu i proprietari di terreni che ricadono in comuni classificati come montani, in base a una vecchia circolare che risale al 1993.
LO SCONTO. La legge individua dei casi in cui vengono concessi degli sconti, entro il limite massimo di 200 euro. Per quanto riguarda la componente legata allaTasi, infatti se l’immobile è stato affittato a canone concordato spetta una detrazione del 25%. Se, invece, è concesso in comodato gratuito a un figlio, oppure a un genitore (ma non a un nipote o a un nonno), lo sconto è del 50%.
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