Imu e Tasi, il vademecum

Cosa sono, quale va pagata, il rompicapo del calcolo e dove trovare le aliquote

Cosa è la Tasi?
La Tasi è un tributo che va versato al Comune e che viene utilizzato dal Comune per garantire la copertura dei cosidetti "servizi indivisibili": illuminazione pubblica, manutenzione stradale e del verde pubblico, protezione civile, vigilanza urbana, anagrafe.

Cosa devo pagare l'Imu o la Tasi?
L'Imu si deve versare per il possesso di qualunque immobile, terreno o area edificabile. Sono esentate le abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7; i fabbricati rurali strumentali e i terreni nei comuni montani. La Tasi si deve versare per qualunque immobile utilizzato, esclusi i terreni: non la si paga sulle prime case. In generale quindi si pagano entrambe.

Per il saldo di Imu e Tasi, quali delibere occorre prendere in considerazione per calcolare l’importo?
Il contribuente deve considerare la delibera del Comune nel quale risiede l’immobile a patto che sia stata adottata entro il 30 aprile 2016 e che sia pubblicata sul sito delle Finanze.

Nel caso in cui non risulti alcuna delibera Imu e Tasi pubblicata per l’anno 2016 sul sito delle Finanze, quali aliquote si devono considerare?
In questo caso, il versamento del saldo di Imu e Tasi deve essere calcolato sulla base delle aliquote in vigore nell’anno 2015, tenendo ovviamente conto delle nuove esenzioni introdotte con la legge di stabilità 2015.

È valida la delibera del Comune pubblicata oltre il termine del 30 aprile?
No, in questo caso restano valide le aliquote utilizzate per il 2015.

Nel caso in cui la delibera che fissa le aliquote Imu e Tasi risulti approvata entro il termine di legge, ma pubblicata sul sito delle Finanze oltre la data del 28 ottobre 2016, è valida per il calcolo del saldo 2016?
No, anche in questo caso le aliquote applicabili per l’anno 2016 sono quelle vigenti nel 2015, perché, precisa il ministero delle Finanze, «in materia di Imu e Tasi la pubblicazione delle delibere sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre di ciascun anno costituisce condizione per l’applicabilità delle stesse nell’anno di riferimento».

Se la delibera per il 2016 prevede l’aumento delle aliquote dell’Imu sia per l’abitazione principale di lusso sia per gli altri immobili, considerato il blocco degli aumenti dei tributi locali, si applicano le aliquote vigenti per l’anno 2015?
Sì, la legge di stabilità dello scorso anno ha previsto «l’automatica sospensione dell’efficacia delle delibere che prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 2015».

Poniamo che la delibera introduca un’aliquota agevolata dell’Imu per gli immobili di categoria catastale C1 utilizzati direttamente dal possessore, ma, allo stesso tempo, aumenti quella relativa ad un’altra fattispecie. La delibera deve considerarsi nel complesso inefficace oppure il contribuente può beneficiare dell’aliquota agevolata?
Il contribuente usufruisce dell’aliquota agevolata deliberata per i negozi in quanto l’atto deve considerarsi inefficace solo nella parte in cui dispone l’aumento. Sono, invece, fatte salve le restanti parti che non comportano alcun incremento delle aliquote.

Se la delibera pubblicata sul sito delle Finanze stabilisce per il comodato un’aliquota dell’Imu più alta di quella vigente nel 2015, come deve comportarsi il contribuente?
Deve deve applicare l’aliquota agevolata vigente nel 2015. Le stesse considerazioni sono valide anche in merito agli immobili locati a canone concordato per i quali la legge di stabilità 2016 ha previsto, sia per l’Imu che per la Tasi, la riduzione dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, al 75%. Tale riduzione deve essere applicata, pertanto, sull’imposta calcolata tenendo conto dell’eventuale aliquota agevolata vigente nel 2015.

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