In Senato il progetto per regolamentare l’attività
PESCARA. Gli enoturisti ormai sono un esercito: 13 milioni in Italia gli arrivi in cantina (in Abruzzo sono ogni anno circa 40mila solo per le due giornate di Cantine aperte), con un fatturato di 2,5...
PESCARA. Gli enoturisti ormai sono un esercito: 13 milioni in Italia gli arrivi in cantina (in Abruzzo sono ogni anno circa 40mila solo per le due giornate di Cantine aperte), con un fatturato di 2,5 miliardi di euro. Un segmento in crescita che per il Parlamento necessita di un quadro normativo. È da questa consapevolezza che prende le mosse il disegno di legge in discussione in Senato. Una proposta, ha spiegato il presentatore Dario Stefano «in sintonia con le finalità del cosiddetto testo unico della vite e del vino».
Dieci gli articoli di legge. L’articolo 1 riconosce l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e ne declina le caratteristiche. L’articolo 2 fissa i requisiti necessari per l’abilitazione a svolgere attività enoturistica, rimanda alle Regioni la disciplina delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione e specifica le disposizioni fiscali e previdenziali da applicare a tale settore. L’articolo 3 specifica i requisiti necessari al conseguimento della certificazione dell’accoglienza. L’articolo 4 dispone la commercializzazione dei prodotti dell’impresa enoturistica così come nella normativa degli agriturismi. L’articolo 5 prevede l’apposizione di cartellonistica e arredo urbano alle cantine autorizzata a svolgere attività enoturistica. L’articolo 6 istituisce l’Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’articolo 7 introduce la redazione di un Piano strategico nazionale di promozione del turismo del vino italiano da parte del ministero. L’articolo 8 estende l’applicazione della legge all’ambito della valorizzazione delle produzioni di olio di oliva. L’articolo 9 tratta la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome. L’articolo 10 afferma l’invarianza finanziaria per lo Stato a seguito dell’approvazione della legge.

