La divisione del patrimonio

Come si può effettuare la donazione in vita ai legittimi eredi
NOI, EX BENESTANTI
Egregio notaio, mia moglie ed io siamo pensionati, e fino a qualche tempo fa potevamo definirci benestanti, e guardare al nostro breve futuro con serenità. Oggi con l'accentuarsi del peso fiscale sugli immobili rischiamo di vanificare i sacrifici nostri e dei nostri genitori, per cui abbiamo deciso di donare ai nostri figli tutto quello che è di nostra proprietà, fatta eccezione della casa in cui abitiamo e di cui siamo proprietari in comunione dei beni.
Gli altri immobili che abbiamo sono per me una casa ed un negozio ereditati da mio padre, per mia moglie una casa ricevuta in eredità. Abbiamo anche delle polizze cointestate e delle quali siamo anche beneficiari, ed abbiamo dato alla nostra prima figlia un cospicuo assegno per acquistare cinque anni fa un appartamento, anche perché era l'unica a non avere una laurea, ed aveva pesato meno sul bilancio familiare, essendosi diplomata ed avendo cominciato da giovane a lavorare. Abbiamo quattro figli. Vorremmo sapere, tutta questa operazione ci verrà a costare molto? Grazie.
Come più volte evidenziato, nel nostro sistema giuridico, la legge riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (anche detto de cuius) (coniuge, discendenti e ascendenti, detti "legittimari" o "eredi necessari") una rilevante quota dell'asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal disponente con testamento o con donazioni fatte in vita (esse anticipano, infatti, la successione): è questa la successione necessaria.
Essa costituisce un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.
Può, così, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari). In questo caso sia il testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci. Tuttavia, l'erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante. L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall'apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.
Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte. La tutela del legittimario può coinvolgere anche la posizione giuridica di altri soggetti e, precisamente, di coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario. E pertanto sono molteplici le soluzioni che il notaio potrà prospettare per rispettare l'uguaglianza (per esempio, donazione a tutti i legittimari e cessione di quote a quel legittimario che si intende da solo beneficiare ovvero donazione a tutti i figli e divisione tra gli stessi):
Pertanto la soluzione al quesito posto dal lettore è molto semplice, ma per tutelare tutti gli eredi (ed i loro successori ed aventi causa), in virtù di quanto sopra detto, è opportuno che i genitori congiuntamente donino in comune ed indiviso ai quattro figli gli immobili che appartengono ad entrambi singolarmente, e suggeriremmo anche la nuda proprietà dell'appartamento in comunione, formando così un unico patrimonio, da suddividere successivamente, attraverso un atto di divisione e/o cessione di quote tra i quattro figli, ed inserendo nella valutazione anche la donazione di denaro fatta alla prima figlia,tracciabile attraverso l'assegno.
Il fatto che questa figlia non abbia conseguito la laurea non incide nella fattispecie.

