Lo straniero pericoloso non ha diritto all’unità familiare

L’AQUILA . Le esigenze di tutela della sicurezza dello Stato prevalgono rispetto al diritto all’unità familiare. Per questo, e altri motivi di cui parleremo a seguire, la terza sezione del Consiglio...
L’AQUILA . Le esigenze di tutela della sicurezza dello Stato prevalgono rispetto al diritto all’unità familiare. Per questo, e altri motivi di cui parleremo a seguire, la terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno contro un immigrato al quale la questura dell’Aquila aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato anni prima per motivi di famiglia in quanto sposato a una cittadina comunitaria.
A scrivere la sentenza è stato lo stesso presidente della sezione, l’ex ministro Franco Frattini, che si è occupato personalmente del caso. Davanti al Tar Abruzzo, al contrario, lo straniero aveva avuto un pronunciamento favorevole, in virtù di due presupposti, caduti entrambi in appello. L’uomo era stato condannato a due anni e 4 mesi di reclusione dal gip del tribunale dell’Aquila per reati legati alla detenzione e spaccio di droga. Nei suoi confronti era scattato anche il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato perché era stato ritenuto socialmente pericoloso. Al momento del rilascio del primo permesso di soggiorno l’uomo era sposato con una donna di nazionalità polacca, dalla quale aveva poi divorziato. Dalla relazione con una nuova compagna di nazionalità albanese erano nati due bambini, ma i motivi familiari, come ha spiegato il presidente Frattini nella sentenza, non possono essere anteposti alla sicurezza dello Stato. La norma che regolamenta la permanenza degli stranieri in Italia, si legge in sentenza, prevede il divieto di espulsione solo se sono conviventi con coniuge di nazionalità italiana. «Dal tenore letterale della norma», si legge in atti, «emerge chiaramente il requisito della nazionalità italiana». E poco vale se la ex moglie (dalla quale aveva divorziato), fosse cittadina comunitaria. e ancora: «La tutela dello straniero in Italia», e dei suoi legami familiari, «deve essere accordata laddove lo stesso risieda regolarmente nel territorio dello Stato, nel rispetto delle leggi. Laddove vi siano state condotte sanzionate penalmente tale tutela non può ritenersi a carattere assoluto potendo prevalere l’esigenza della tutela della sicurezza dello Stato rispetto all’unità familiare». Le spese sono state compensate. (a.bag.)

