Omicidio di Vasto, ecco cosa rischiano gli istigatori del web

Un esperto di diritti digitali interviene sul caso della famiglia D'Elisa, che ha denunciato chi sui social ha fomentato l'odio che ha armato la mano di Di Lello
I genitori di Italo D'Elisa hanno chiesto di identificare e denunciare chi sul web ha fomentato l'odio nei confronti del figlio ucciso perchè secondo loro avrebbe armato la mano di Fabio Di Lello. Perseguire questo tipo di comportamento sul web non è facile ed è impossibile dire se si arriverà mai a un’incriminazione, però è vero che le parole sono pietre, soprattutto sulla rete, perché quello che pubblichiamo su Internet e nei social è destinato a rimanere, con effetti duraturi sulle persone.
Come ha detto il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, “Quello che scriviamo in rete è scritto con la penna, non con la matita.” Ed è difficile da cancellare. Nonostante le leggi sulla privacy e la possibilità di invocare il diritto all’oblio, cioè la cancellazione da siti e piattaforme di informazioni erronee, diffamanti e non più attuali che ci riguardano. Le cose sconvenienti che abbiamo spedito in rete possono lo stesso rimanervi a lungo e diventare virali, cioè rimbalzare da un sito all’altro ed essere linkate da motori di ricerca che neanche conosciamo.
La regola generale vorrebbe che quando scriviamo qualcosa in un blog o su Fb non dovremmo mai pronunciare parole che non diremmo mai al bar o in ufficio perché possono farci vergognare o litigare. Ma certi comportamenti che adottiamo con leggerezza sul web configurano reati veri e propri come la diffamazione, lo stalking, il bullismo, l’hate speech e perfino le molestie sessuali online. Fermo restando che anche in rete vale a buona educazione, sono tre le categorie di comportamenti che vanno sempre evitati se non si vuole finire in tribunale.
1) Far finta di essere qualcun altro. Può configurare comportamenti gravi perseguibili per legge, anche se lo si fa per gioco. Ad esempio, creare un account fasullo su Facebook è illegale. Per prima cosa si violano le condizioni di Facebook, che per questo può sbatterci fuori, ma usare la foto di un’altra persona, magari presa da Google o dal profilo di una star dello spettacolo, può configurare la violazione dell’identità e dell’immagine oltre che del diritto d’autore (illecito civile) e il reato di sostituzione di persona (494 c.p.), finanche il trattamento illecito di dati personali. Lo stesso vale se si usa la password di un altro per usarne le risorse o manipolare il profilo che configura l’accesso abusivo a sistema informatico. E poi c’è il reato più frequente: la diffamazione. Cioè quando attribuiamo alle persone caratteristiche che ne ledono l’onorabilità.
2) Cyberbullismo e trolling. Infastidire una persona attraverso email ripetute è stalking, reato che può essere aggaravato dall’uso di altri strumenti informatici. Ma commentare in maniera offensiva un post su facebook, intimidire un compagno di classe nel gruppo di WhatsApp, è altrettanto grave e, anche se non esiste ancora il reato di cyberbullismo (in discussione adesso alla Camera, dopo l’approvazione del senato) si qualifica lo stesso come bullismo. Sono purtroppo diversi i casi di ragazzi e ragazze indotti al suicidio da atti ripetuti di stalking e bullismo online. In Italia il cyberbullismo è un fenomeno vasto. Le più colpite sono le ragazze. Facebook ha attivato un modulo di segnalazione proprio per cercare di arginare le conseguenze, spesso tragiche, di questo fenomeno.
3) Revenge porn. Quando si postano online le foto di nudo dei propri ex, per ridicolizzarli e vendicarsi di un rapporto finito male, il fenomeno prende il nome di “Revenge porn”. È stato il caso di Tiziana Cantone, la trentunenne suicidatasi a causa della gogna mediatica a cui è stata sottoposta dopo la diffusione dei materiali erotici che la riguardavano. In generale immagini o video intimi e privati, diffusi senza consenso, poiché generano ansia e vergogna in chi ne è vittima, porta a molte accuse, anche di carattere penale: dal mancato rispetto delle leggi sul copyright alla violazione del diritto all’immagine, all’accusa di molestie e alla diffamazione aggravata. Mentre si può ipotizzare una violenza sessuale virtuale quando attraverso il web si induce una persona a spogliarsi in chat o a compiere atti sessuali su se stessa, spesso ripresi in video.
Hate speech ed hate crimes, cioè i crimini collegati al linguaggio dell’odio, sono reati difficili da maneggiare ma possono portare a un’incriminazione. Ma finora non sono noti casi conclamati di “istigazione all’omicidio online”. Per capirci, l’istigazione a compiere un reato è una previsione generale del nostro ordinamento giuridico, ma l’istigazione a delinquere su Internet non è mai stata applicata se non quando è stata collegata alla Legge Mancino sul razzismo oppure alle disposizioni sul terrorismo. É recente il caso in cui ben 21 persone a Genova sono state condannate in primo grado per istigazione all’odio razziale nei confronti dell’etnia rom per aver commentato su facebook un fatto rivelatosi falso con incitamento alla violenza. L’istigazione al suicidio collegata ad episodi ripetuti di bullismo cibernetico è stata però ipotizzata nel caso della minorenne Carolina Picchio. Comunque decidano i tribunali, le parole sono pietre: vanno maneggiate con cura. Anche a Vasto e dintorni.
Arturo Di Corinto *
* psicologo, giornalista, saggista, esperto in diritti digitali

