Polizze assicurative o prodotti finanziari Il caso “unit linked”

La Suprema corte interviene sui contratti nei quali i premi vengono investiti in fondi, affermandone la natura mista
La Corte Suprema di Cassazione, nella recente sentenza n. 6319 del 5 marzo 2019, è tornata a pronunciarsi in merito ai requisiti necessari al fine di qualificare le polizze “unit linked” quali contratti assicurativi.
CHE COSA SONO. Si tratta di figure negoziali particolari, che prevedono l’investimento dei premi in fondi interni od esterni all’assicuratore in cui vengono versate le somme da corrispondere all’assicurato.
Alla scadenza della polizza o al verificarsi di un determinato evento (ad esempio: la morte del contraente), dovranno essere versate all’assicurato gli importi pari al valore delle quote del fondo al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale.
DUBBI INTERPRETATIVI. I dubbi interpretativi nascono dalla definizione che la Consob ha fornito delle polizze “unit linked” (secondo la quale sono “le polizze di ramo III, previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni”), ponendo tale istituto al confine fra le polizze assicurative e gli strumenti di investimento finanziario.
NATURA MISTA La natura mista discenderebbe, dunque, dalla componente finanziaria della polizza “unit linked”, che sembrerebbe precluderne una configurazione propriamente “assicurativa”.
La veste formale di polizza sulla vita (la quale appare finalizzata solamente ad individuare il momento di liquidazione del premio), nonché il ruolo di assicuratore assunto dalla controparte contrattuale, non risultano infatti elementi bastevoli a determinare in maniera univoca la natura esclusivamente assicurativa di tale accordo.
I RISVOLTI FISCALI. I risvolti applicativi risultano rilevanti, alla luce dei vantaggi fiscali che scontano i contratti assicurativi in tema di imposte dirette ed indirette.
Le polizze risultano esenti da imposte sulle somme corrisposte al verificarsi del “rischio demografico” (la morte o l’invalidità dell’assicurato) ovvero scontano, quali redditi di capitale, una tassazione del 26% calcolata sulla differenza fra gli importi corrisposti al contraente e i premi versati, ai sensi dell’art. 45 c. 4 T.U.I.R.
Il beneficio tributario per il contribuente è, potenzialmente, duplice.
Esso consiste, da un lato, nel fenomeno della “tax deferral” (ovverosia il differimento della tassazione al momento del riscatto della polizza); e dall’altro lato, nella compensazione fra le minusvalenze (eventualmente) derivanti dall’investimento e i proventi di qualsiasi natura (capitali, dividendi, ecc…).
LA DISCIPLINA DEI FONDI. Tali aspetti fiscali sono rinvenibili anche nella disciplina dei fondi di investimento (Oicr), che prevede la tassazione “differita” al momento del disinvestimento e la quantificazione dell’imposta sull’importo netto dell’investimento medesimo (ottenuto sottraendo il valore di acquisto delle quote al valore di vendita conseguito).
Le vere differenze, fiscalmente rilevanti, si registrano in tema di imposte indirette.
Nell’ambito delle imposte di successione, infatti, è prevista un’esclusione per le polizze assicurative secondo cui i premi riscossi non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario, in quanto gli stessi vengono considerati quali somme conseguite dagli eredi in forza di un contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 1411 c.c.
Ulteriori aspetti riguardano l’esclusione della pignorabilità e sequestrabilità degli importi corrisposti all’assicurato, nonché il versamento di un’imposta di bollo nella misura del 2 per mille.
LE DESTRAZIONI. Da ultimo, preme ricordare la possibilità di portare in detrazione i premi assicurativi.
Risulta evidente la “convenienza” fiscale che discende dal ricondurre le polizze “unit linked” nell’ambito assicurativo piuttosto che in quello squisitamente finanziario.
GIUDICE DI MERITO. Per tali motivi, la Suprema Corte, nella sentenza sopra richiamata, si è dimostrata cauta nel fissare i confini di definizione della polizza assicurativa, demandando al giudice di merito un’opportuna verifica delle circostanze del caso concreto dalle quali deve risultare un effettivo “trasferimento del rischio dall’assicuratore all’assicurato”.
Tale pronuncia ha finito col discostarsi (seppur solo parzialmente) da quanto già statuito dalla medesima Corte di Cassazione la quale, nella pronuncia n. 10333/2018, aveva posto l’accento sulla garanzia di restituzione del capitale investito ai fini della configurazione di un investimento finanziario.
RISCHIO DEMOGRAFICO. Nella sentenza in commento, invece, il Giudice di legittimità (ritenendo che non sia possibile prescindere da un’attenta verifica sulla sussistenza, nel caso concreto, del rischio demografico) è tornato ad affermare la natura mista delle polizze “unit linked”, rappresentata dalla convivenza, nella medesima figura contrattuale, di una causale assicurativa e finanziaria.
I CONTROLLI. A parere della Corte, tale controllo deve effettuarsi alla stregua di quelli compiuti sull’ammontare del premio corrisposto; sulla durata temporale e sulla tipologia di investimento: criteri che, considerati congiuntamente, costituiscono la vera e propria “essenza” causale del contratto.
L’Amministrazione finanziaria, dunque, non potrà operare aprioristicamente un accertamento in proposito senza badare debitamente alle summenzionate circostanze fattuali.
Sarà in ogni modo compito del giudice tributario (nell’ambito di un eventuale giudizio che ne scaturisse) verificare, alla luce della sussistenza degli indici sopra enunciati, l’effettiva configurazione di una polizza assicurativa (prescindendo da un giudizio che valorizzi il “nomen iuris” a discapito degli elementi concreti rinvenibili nel contratto).
* Avvocato tributarista, titolare dello Studio Legale Tributario
Torcello in Pescara
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