Prepensionamenti e dipendenti in eccesso di società pubbliche

5 Giugno 2014

IMPIEGATA / 1 Salve, sono nata nel 1960 e sono alle dipendenze di una Spa a capitale pubblico (partecipata di due Comuni) con iscrizione Inpdap ininterrotta dal 1° settembre 1979. Vorrei sapere se la...

IMPIEGATA / 1

Salve, sono nata nel 1960 e sono alle dipendenze di una Spa a capitale pubblico (partecipata di due Comuni) con iscrizione Inpdap ininterrotta dal 1° settembre 1979. Vorrei sapere se la mia società può avviare per me la procedura di prepensionamento, prevista dalla circolare n.4 del 28 aprile 2014, in quanto, a detta del dirigente responsabile, risulta un esubero di personale nel settore contabile.

Grazie

La risposta è negativa, in quanto l'articolo 2, comma 11, lettera a) della legge 135/12 e successive modificazioni ed integrazioni, che permette ai lavoratori, che risultino in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, di andare in pensione con i requisiti previsti dalla normativa previgente alla riforma Fornero, trova applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti pubblici in servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/01.

L'estensione di tale beneficio ai dipendenti di società partecipate da amministrazioni pubbliche può avvenire solo con specifici provvedimenti legislativi, come, d'altronde, chiarito dalla circolare del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del 28 aprile 2014 che ha precisato che «lo strumento in esame (prepensionamento) non può essere utilizzato da altri organismi di diritto pubblico o dalle società partecipate da amministrazioni pubbliche in assenza di specifiche previsioni di legge.

IMPIEGATA / 2

Sono dipendente di un’agenzia pubblica (statale), nata nel giugno 1954, con 31 anni e un mese di servizio.

Vorrei sapere, se possibile, quando potrò andare in pensione e se ci sono ipotesi di prepensionamenti o di anticipazione di pensionamenti per il pubblico impiego.

Grazie per i chiarimenti che vorrete darmi.

A legislazione corrente, dovrebbe maturare il diritto a pensione (vecchiaia) al raggiungimento dei 67 anni e 2 mesi, previsto nell'agosto del 2021, con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2021.

Ad oggi, in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a) della legge 135/12, i dipendenti pubblici considerati in soprannumero all'esito delle riduzioni organiche possono andare in pensione con le regole previgenti alla riforma Fornero, purchè maturino i vecchi requisiti entro il 31 dicembre 2016.

Requisiti che la lettrice, dai dati anagrafici/contributivi forniti nel quesito, anche se la sua posizione lavorativa dovesse risultare in esubero, non potrebbe utilizzare per carenza degli stessi.