Quando gli incentivi non sono dovuti

29 Marzo 2018

PESCARA . Ottomila euro l’anno di risparmio, sui contributi per ciascun dipendente, sono un’occasione che le aziende difficilmente lasceranno cadere nel vuoto. Un’opportunità, sia per i ragazzi in...

PESCARA . Ottomila euro l’anno di risparmio, sui contributi per ciascun dipendente, sono un’occasione che le aziende difficilmente lasceranno cadere nel vuoto. Un’opportunità, sia per i ragazzi in cerca di occupazione, sia per le aziende, che potranno alleggerire il costo del lavoro, una delle voci più impegnative nel bilancio aziendale.
Tuttavia, per evitare un uso distorto degli incentivi previsti nella nuova Legge di Bilancio e rispettivi decreti attuativi, sono previsti dei “paletti” piuttosto stringenti. Lo scopo è quello di scoraggiare licenziamenti per poter riassumere a condizioni più vantaggiose.
L’incentivo, infatti, non spetta in una lunga sequela di ipotesi. Nessuna de-contribuzione se la nuova assunzione costituisce un obbligo preesistente (una vertenza di lavoro, il caso classico); nessuna de-contribuzione, inoltre, se l’assunzione viola il cosiddetto “diritto di precedenza” stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato, o cessato da un rapporto a termine. L’incentivo non spetta neanche se il datore di lavoro ha attivato percorsi di crisi o riorganizzazione aziendale, fatti salvi i casi in cui il contratto riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso rispetto a quelli sospesi.
Infine, l’incentivo non è previsto nel caso dell’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da aziende che alla data del licenziamento erano in “relazione” con il nuovo datore di lavoro. (a.bag.)