Se il tribunale è un incubo: le insidie per i cittadini

4 Maggio 2015

Il penalista Guglielmo Marconi: si sono fatti pochi progressi su temi importanti quali i risarcimenti, i tempi lunghi dei processi e la certezza della pena

TERAMO. Le aule di tribunale, viste dall’interno, ogni giorno raccontano il disagio di chi viene inghiottito dal gorgo del processo, quasi perduto nella scomposizione in capitoli separati di storie giudiziarie che camminano su strade parallele. Che a volte si sfiorano, a volte si sovrappongono, confliggono nelle valutazioni e nei giudizi. Dai grandi ai piccoli casi, da quelli che finiscono alla ribalta delle cronache a quelli che restano imbrigliati nell’anominato di una controversia civile. Guglielmo Marconi, 65 anni, è uno di più conosciuti penalisti abruzzesi. Docente di diritto penale all’università di Teramo e allievo dell’avvocato Franco Coppi, che in un convegno non esitò a definirlo «colui che supera il maestro», ha il discettare sapiente e autorevole di chi dal suo maestro ha imparato che «ci si difende nei processi e non dai processi». Perché, come diceva Calamandrei «gli avvocati fanno parte dello stesso sistema dei vasi comunicanti».

Professor Marconi, cosa è cambiato in questi anni per il cittadino? Che cosa percepisce del sistema giustizia quando si trova in un tribunale?

«C'è una difficoltà marcata a far sì che il cittadino possa riuscire a comprendere tutte le regole che sono di garanzia. Ha la grande difficoltà di doversi misurare con cose che assai di rado provengono dalla dialettica delle parti. A cominciare dalla presenza in aula che è come la metafora della vita: cosa mi succede se vado e se non vado? Il cittadino è allibito, viviamo in un momento in cui c'è una richiesta di giustizia forse eccessiva per ragioni legate a logiche in senso lato politiche ma, anche e soprattutto, conseguenti alla crisi di un sistema mondiale. Sul fronte della tutela della vittima si sono fatti progressi nell'ambito del processo penale, ma è altrettanto certo che non ci sono frontiere avanzate su temi come questioni risarcitorie o di certezza della pena. I tempi della giustizia sono comunque lunghi».

Perché sempre più spesso ci troviamo a dover registrare impianti accusatori che vengono demoliti al termine di lunghi dibattimenti?

«L'impianto accusatorio è figlio di una logica, o, più esattamente, del modo di agire del pm, che è vincolato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale. Il pm è tenuto ad esercitare l'azione penale sulla base di un’ inferenza che tiene conto della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Il pm si trova di fronte un percorso obbligato ed è la sua formazione che comporta questo tipo di atteggiamento. Ma non sempre e non in tutti i casi il pm compie quella serie di accertamenti che potrebbero essere utili per evitare dei processi che non hanno esito favorevole. Il pm dovrebbe ricordare una regola precisa del codice penale: cercare prove a discarico dell'indagato, così come prevede l'articolo 358 del codice di procedura penale».

Il tema delle garanzie è molto delicato e a volte può sembrare nebuloso. Cosa e come è cambiato dopo il codice Vassalli?

«Effettivamente è un tema molto delicato. Il pm può indagare senza che l'indagato sappia qualcosa e in questo lasso di tempo le garanzie per chi è inquisito non ci sono. La persona indagata sa di esserlo indagato solo quando s'impone l'effettuazione di atti garantiti irripetibili che necessitano di presenza del difensore. Il pm è parte pubblica, e come tale agisce, ma non c'è nessuna forma di controllo, non c'è dialettica delle parti nella fase delle indagini preliminari e in questo si annida una delle ragioni per cui spesso l'impianto accusatorio cade alla verifica del Giudice terzo. E' uno dei buchi neri del procedimento penale, che può in parte spiegare la successiva debolezza processuale dell'accusa formulata. L'indagine difensiva è una novità non del codice Vassalli, ma delle successive novelle, che fortifica in qualche modo il ruolo partecipativo all'accertamento della verità processuale che può essere svolto dall'indagato».

Ma prima di arrivare ad un dibattimento c'è l'udienza preliminare quindi un importante filtro. Che cosa non funziona?

«Il nodo delle udienze preliminari: l'aspetto più cruciale dell'attuale assetto, il punto di criticità e debolezza dell'impalcato del processo penale che noi oggi viviamo. Il legislatore ha sicuramente affidato al giudice per le udienze preliminari compiti molto penetranti e poteri significativi. Deve sapere se l'impianto accusatorio rischia di sfaldarsi alla verifica dibattimentale o ha una sua ossatura in grado di reggere all'urto del giudizio dialettico. Nelle sue mani si concentra il potere di disporre il non luogo a procedere così come stabilito dall'articolo 425. Ma questo articolo viene utilizzato con grande parsimonia. La difesa più volte e più volte registra un gap di applicazione dell'articolo 425 cpp. Su questo stato dell'arte hanno influito vari pronunciamenti della Cassazione, il cui risultato è un sostanziale imbrigliamento dell'attività del gup. Il difensore dell'imputato quindi non può che registrare con grande arrendevolezza il momento di non ritorno in cui questo strumento di giudizio si sta trasformando in una pura e semplice fase di transizione verso il dibattimento».

Esiste un problema di terzietà del giudice?

«Non è l'aspetto prevalente. Fino agli anni novanta i Gup facevano sentenze, oserei dire, coraggiose, possedevano un atteggiamento più risoluto nel rendere l'udienza preliminare un vero filtro. All'opposto, e paradossalmente rispetto alle aspettative riposte nella riforma del modello di processo, oggi il dibattimento è divenuto il momento non solo di maggior garanzia per l'imputato, ma il solo in cui il Giudice si preoccupa di verificare l'evidenza probatoria. Ma, ripeto, i pronunciamenti della Cassazione sulla stretta regola di giudizio prognostico concesso al Gup, sono alla base di una serie di palingenesi rispetto alla regola aurea fissata dall'articolo 425 del codice di procedura penale».

Oggi il mancato rispetto di comportamenti etici entra sempre di più nelle aule di tribunale. E' una giustizia penale che vuole ristabilire l'etica?

«Una giustizia penale che volesse ristabilire l'etica sarebbe di volano ad un modello totalitario di giustizia penale, all'interno del quale non prevarrebbe più il principio di legalità, ma quello etico-politico, o etico-giudiziario. Così si stravolgerebbe il sistema penale costituzionale. Non è negato al giudice di esprimere un giudizio sull'etica, ma questo non può essere un surrogato del giudizio sul fatto commesso. Al riguardo è importante ricordare l'articolo 27 della Costituzione, nella parte in cui crea un connubio tra il concetto di colpevolezza e la funzione risocializzatrice della pena. Questo è il percorso della giustizia penale, il cui esito dovrebbe essere quello di ristabilire il valore violato, ma nello stesso tempo di dare al soggetto la possibilità di reinserirsi nella società, da osservante».

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