Soldi per il congedo matrimoniale
Conta la retribuzione media, minimo sette giornate lavorative
Io ed il mio fidanzato, entrambi operai del settore industria, il prossimo mese di ottobre ci sposeremo. Gradirei essere informato sull'assegno per il congedo matrimoniale erogato dall'Inps.
Gloria M.
I lavoratori di ambo i sessi, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio, che, in occasione del matrimonio, fruiscono effettivamente del congedo straordinario, hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale. Tale prestazione, ai sensi della legge n. 88/89, è di pertinenza della “gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” costituita presso l'Inps.
L'assegno spetta:
-qualora il lavoratore possa far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana (per i lavoratori a domicilio accorrono almeno 15 giorni di commessa nei 90 giorni precedenti il matrimonio);
-quando, sussistendo il rapporto di lavoro, il lavoratore, per un giustificato motivo, non risulti effettivamente in servizio (esempio per malattia, sospensione dal lavoro, aspettativa sindacale);
-al lavoratore disoccupato che possa far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti il matrimonio;
-ad entrambi i coniugi purché ne abbiano diritto.
L'assegno non spetta ai lavoratori per i quali il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo Cnaf. L'assegno è dovuto nella misura minima di 7 (8 per i marittimi) giorni di retribuzione con riferimento alla media degli ultimi due periodi di paga settimanale o dell'ultimo periodo di paga ultrasettimanale o mensile precedente il congedo matrimoniale. Per i lavoratori a domicilio l'assegno è pari a 7 giornate di guadagno medio realizzato nell'ultimo periodo (o periodi) di commessa di durata non inferiore agli 8 giorni.
Ai soci delle cooperative di lavoro l'assegno spetta con riferimento alla retribuzione che avrebbero percepito durante il periodo di congedo e non in base ai salari medi giornalieri, come precisato dall'Inps con messaggio n. 4423/1992.
Per il computo della retribuzione sono da escludersi:
-le somme che determinano un incremento della normale retribuzione (compresi per lavoro straordinario, per ferie non godute, indennità una tantum, ecc…);
-i ratei delle mensilità aggiuntive.
L'assegno è corrisposto dal datore di lavoro, per conto dell'Inps. L'azienda chiede poi il rimborso all'ente previdenziale entro un anno dalla data del pagamento. Ai disoccupati viene invece pagato direttamente dall'Inps. Ai fini della corresponsione dell'assegno, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro, entro 60 giorni dalla celebrazione il certificato di matrimonio.

