3 Febbraio

2 Febbraio 2021

Oggi, ma nel 1963, a Roma, con la legge numero 112 del 3 febbraio '63, il quarto presidente della Repubblica, Antonio Segni, in carica dall'11 maggio 1962, disciplinava e tutelava la professione di geologo. In quel modo veniva innanzitutto annoverata quella del geologo tra le cosiddette professioni, poi veniva sancita l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per l'esercizio dell'attività e l'aver superato l'esame di Stato, le cui specifiche sarebbero state stabilite successivamente. Nell'articolo 4 veniva precisato che spettasse al Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi provvedere alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e curarne la revisione, almeno ogni due anni. Contestualmente, secondo l'articolo 8, nasceva l'Ordine nazionale dei geologi, che sarebbe stato composto dagli iscritti all'albo che avrebbero provveduto ad eleggere il consiglio nazionale. Organo che avrà, dal 1969 al 1979, come primo presidente l'esploratore Ardito Desio (nella foto, mentre stendeva una relazione, al campo base, nella spedizione tricolore sul K2). Quest'ultimo era di Palmanova, in provincia di Udine, classe 1897, accademico e geologo, di ruolo dal 1931 come professore di Geologia all'università di Milano, dove era anche direttore dell'Istituto di geologia, da lui fondato nel 1929, ed era pure incaricato di Geologia applicata al Politecnico della città ambrosiana, ateneo dove teneva il corso sulle tecniche di perforazione. La figura di Desio, per i non addetti ai lavori, rimarrà legata alla conquista italiana della seconda vetta del mondo, avvenuta il 31 luglio 1954, percorrendo la via cosiddetta normale, ovvero lo sperone duca degli Abruzzi. Ma Desio era stato un punto di riferimento non solo nel Belpaese sugli studi geologici. Secondo l'articolo 3 del testo normativo, che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale, numero 57, del 28 febbraio successivo, formavano oggetto dell'attività professionale: l'esecuzione di rilevamenti attinenti il catasto minerario, la fotogeologia, la cartografia geologica; le rilevazione e le consulenze sul suolo e il sottosuolo per la realizzazione di dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici; le indagini sulla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, zone costiere, erosioni del suolo; verifiche sulle acque superficiali e sotterranee; sulla prospezione e ricerca dei giacimenti minerari, compresi quelli di idrocarburi e di acque minerali, anche in sottofondo marino; sondaggi sui materiali naturali da costruzione e la loro estrazione; ispezioni nel campo agrario; analisi di tipo militare; ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico. Nell'articolo 15, invece, veniva riportato che, nella prima attuazione della legge, potessero essere iscritti all'albo anche i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica e in chimica, che avessero dimostrato di aver esercitato effettivamente, come attività esclusiva o almeno prevalente, per almeno 5 anni, la professione di geologo e che entro un anno dall'uscita della legge avessero presentato domanda di iscrizione all'albo.

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