Bocciato al Tar, ma il Cus esulta

30 Gennaio 2016

Gestione del campo estivo, scontro sulle convenzioni

CHIETI. Gestione del Palacus per il campo estivo 2015. Per il Tar di Pescara il ricorso del Cus contro l’università d’Annunzio è «improcedibile e inammissibile» e condanna il Centro universitario sportivo al pagamento delle spese legali, che ammontano a 3.000 euro più iva. Ma nonostante questo, il presidente del Cus Mario Di Marco esulta come se avesse colto una vittoria. Per capire perché il dirigente Cus sia così contento dobbiamo leggere la sentenza del Tar a pagina 4, laddove si dice che il tribunale «ha ritenuto che la pregressa convenzione del 15 ottobre 2004, di cui qui oggi si discute, nei limiti temporali della sua durata, è tornata a dispiegare effetti». Ciò significa che, essendo decaduta la convenzione del 2011 che legava Cus e università, sarebbe tornata in vigore la vecchia convenzione del 2004, che era addirittura più onerosa da parte dell’università nei confronti del Cus.

E dunque, se l’interpretazione è corretta, risulta che l’università dovrebbe pagare il Cus per il servizio svolto dal 2010 al 2015. Conti alla mano, tolti 4 milioni di euro dell’annullamento del vecchio contratto, risulterebbe che l’ateneo deve al Cus circa 4 milioni. Il ricorso al Tar risale alle turbolente vicende dell’estate scorsa, quando al limite della tensione tra università e Cus, il vertice universitario decide di chiudere con catene e lucchetti i cancelli del Palacus, espropriando il Centro sportivo della gestione dell’impianto.

Ci furono momenti di forte scontro, tanto che i dirigenti Cus arrivarono persino a chiamare le forze dell’ordine. La gestione fu ripresa direttamente in carico per lo svolgimento del campus estivo 2015, che sarebbe stato portato avanti attraverso il Crad, il circolo ricreativo dell’ateneo. Il Palacus risulta però incluso tra gli impianti la cui gestione è stata affidata al Cus per nove anni grazie alla convenzione del 2004.

Il Tar cita anche la sentenza 1778 del 2015 del Consiglio di Stato che consente, «in via speciale e derogatoria rispetto alla disciplina comunitaria, l’affidamento diretto tramite convenzione della gestione dell’attività sportiva universitaria a enti di promozione sportiva; e che allo stato gli enti aventi tali caratteristiche sono solamente i vari Cus». Altrimenti c’è bisogno di una gara d’appalto.

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