Cannabis light, 2 negozianti assolti Il giudice: «Non è spaccio di droga»

Il pm aveva chiesto due anni di reclusione per i titolari delle attività di corso Marrucino e dello ScaloMa passa la linea della difesa: «I cittadini non possono pagare le conseguenze di battaglie politiche»
CHIETI. Erano accusati di «detenzione di droga ai fini di spaccio» e la procura aveva chiesto per loro la condanna a due anni di reclusione e al pagamento di 9.000 euro di multa a testa. Ma il giudice Morena Susi ha assolto «perché il fatto non sussiste» due commercianti che gestivano altrettanti negozi di cannabis light lungo corso Marrucino, nel cuore del centro storico, e in via De Virgiliis, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La sentenza del tribunale teatino arriva nei giorni in cui, a livello nazionale, è al centro della discussione e delle polemiche politiche il disegno di legge (ddl) voluto dal governo di Giorgia Meloni che dice stop alla coltivazione e alla vendita delle infiorescenze, anche di cannabis a basso contenuto di Thc, per usi diversi da quelli industriali consentiti, punendone il commercio e la cessione con le stesse pene previste dal testo unico sulle sostanze stupefacenti. Di recente, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio ha sospeso il contestato ddl, fissando al 16 dicembre l’udienza per definire nel merito tutti i ricorsi presentati dagli imprenditori del settore.
LA VICENDA
Joice Manzo, 38 anni di Chieti, e Matteo Romano, 32 anni di Pescara, difesi rispettivamente dagli avvocati Danila Solinas e Liborio Romito, escono dunque completamente puliti da una vicenda iniziata il 13 giugno 2019 con il sequestro di 963,85 grammi di marijuana sativa nell’ambito del giro di vite ordinato in tutta Italia dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini contro i negozi di canapa. I controlli a tappeto, anche in città, erano scattati dopo il pronunciamento a sezioni unite della Corte di Cassazione che – in merito alla legge numero 242 del 2016 – aveva decretato il divieto della vendita o alla cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dalla coltivazione della cannabis», come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina. E i titolari delle rivendite si erano ritrovati denunciati come gli spacciatori di eroina.
LA DIFESA
«Joice Manzo», ha sottolineato l’avvocato Solinas, «si è fidato e affidato allo Stato quando ha investito ogni suo denaro, contraendo anche debiti, in un’attività pienamente lecita. Mai avrebbe potuto prevedere il cambio di rotta successivo a un inasprimento interpretativo che ha eletto il commercio di cannabis light a bersaglio in una guerra ideologica, trascinandolo in un baratro proibizionista. Ma soprattutto, in via generale, e ancora di più in questo caso, l’elemento soggettivo assurge a baluardo della difesa del cittadino, che non può e non deve pagare le conseguenze di battaglie politiche». In tal senso è stata decisiva la testimonianza di un poliziotto.
«NON SONO SPACCIATORI»
«Matteo Romano», ha spiegato l’avvocato Romito, «si mostrò estremamente collaborativo, a tal punto da consegnare tutto il materiale. Non solo: indicò anche l’esistenza di un secondo negozio. Ma la circostanza che maggiormente comprova che entrambi gli imputati volessero rimanere all’interno del dettato normativo che regola la materia è che Manzo e Romano, a seguito della sentenza delle sezioni unite della Cassazione, si erano recati in questura per chiedere lumi su quel provvedimento e sulla possibilità di commercializzare la cannabis sativa. Certamente questa condotta, che potrebbe essere interpretata come una sorta di autodenuncia, non è affatto tipica di chi vuole vivere, silenziosamente e in forma nascosta, all’interno della illiceità. È evidente che entrambi gli imputati credevano nella possibilità di vendere, in modo del tutto lecito, prodotti con un Thc consentito dalla legge e garantito dalle ditte fornitrici».
LE ANALISI
A fronte di 963,85 grammi di cannabis sequestrati, solo 81,10 grammi avevano un Thc superiore al massimo previsto di 0,6%. In particolare, il principio attivo di uno dei due campioni è risultato pari al 5,9% e l’altro al 5,1%. Ma dalla testimonianza di un esperto del settore della produzione di canapa, come ricordato dai due difensori, è emerso che affinché essa possa avere un effetto drogante il suo Thc deve essere ricompreso dentro un range tra il 15% e il 30%. Una tesi accolta dal giudice Susi, che ha assolto gli imputati con la formula più ampia.
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