Caporale: non risarcisco nessuno

Il consigliere e la sentenza della Cassazione: ci vuole un nuovo processo civile
LANCIANO. «La Cassazione non ha affatto annullato la mia assoluzione e né ha mandato gli atti al giudice civile “per la quantificazione dei danni” ma per avviare un nuovo giudizio. Ciò significa che Paolo Benintendi, non avendo raggiunto lo scopo di farmi condannare penalmente, dovrà ora iniziare una nuova causa civile, dimostrando ex novo i fatti sui quali si dovrebbe basare un’eventuale futura nuova sentenza civile, senza poter in alcun modo utilizzare gli atti del processo penale conclusosi con la mia assoluzione». È il consigliere comunale Davide Caporale a spiegare la pronuncia della V sezione della Corte di cassazione sul ricorso per un procedimento che lo vedeva imputato mentre l’imprenditore Paolo Benintendi, oggi anche lui consigliere comunale, è parte offesa. La vicenda è avvenuta nel dicembre 2011 quando Caporale, appellandosi in qualità di consigliere, cercò di bloccare i lavori edili in corso da parte della ditta di Benintendi in un palazzo in via Per Fossacesia per la presunta pericolosità di una conduttura del gas. Vicenda che sfociò in un processo penale, con Caporale accusato di tentata violenza privata.
In primo grado a Lanciano nel 2016 il consigliere fu condannato a un mese e 20 giorni di reclusione e al risarcimento dei danni di mille euro; in appello all’Aquila, nel settembre 2020, è stato assolto “perché il fatto non sussiste”. È ora arrivata in Cassazione che ha emesso questa sentenza: “Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello”. «Significa che la Cassazione non ha affatto annullato la mia assoluzione d’appello», precisa Caporale. «Questa sentenza assolutoria non è stata impugnata riguardo ai profili penali ed è quindi divenuta definitiva. Ciò significa che io ero e sono innocente. Poi la Cassazione, a cui si è rivolto Benintendi solo per tentare di ottenere qualcosa a titolo di risarcimento monetario, non ha mandato gli atti al giudice civile “per la quantificazione dei danni", ma ha invece rinviato gli atti al giudice civile competente per valore per un nuovo giudizio. Dovrà ora iniziare una nuova causa civile, dimostrando ex novo i fatti sui quali si dovrebbe basare un’eventuale futura nuova sentenza civile, senza poter utilizzare gli atti del processo penale conclusosi con la mia assoluzione». (t.d.r.)
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