Concorso annullato Le spese? Le paga il presidente “amico”

4 Febbraio 2017

Condannato dalla Corte dei conti dirigente della Asl di Chieti Ha esaminato la fidanzata del figlio e il collega di studio

CHIETI. È una storia nella migliore tradizione dell’italietta del “tengo famiglia”, quella che vede un dirigente della Asl di Chieti condannato dalla Corte dei conti a risarcire un danno all’erario di 9400 euro. La storia parte con un concorso bandito dalla Asl per la copertura di due posti di collaboratore sanitario, nell’ambito del quale il professionista viene designato a ricoprire il ruolo di presidente della commissione esaminatrice. Tra le domande, però, ce ne sono due per le quali avrebbe fatto meglio ad astenersi: quella presentata da un medico che frequenta assiduamente il suo studio, e quella di una ragazza, che viene indicata come la fidanzata del figlio. Una situazione di incompatibilità non comunicata ai vertici dell’azienda sanitaria,che non sfugge, tuttavia, agli altri candidati. A sollevare il problema, infatti, è una ragazza che, a concorso concluso, viene esclusa dalla graduatoria e che si rivolge al Tar Abruzzo, che, in primo grado, annulla il concorso. A questo punto anche la Asl, attualmente guidata dal manager Pasquale Flacco, prende provvedimenti, sanzionando il dirigente medico con la sospensione dal servizio, e dalla retribuzione, per un mese. Nell’istruttoria della Asl, tuttavia, non risulta provato il legame sentimentale tra il figlio del dirigente e una delle candidate, ma emerge con chiarezza il rapporto di amicizia tra il presidente della commissione e un altro dei candidati. Questi, addirittura, per tre anni, ha svolto con cadenza mensile attività nell’ambulatorio privato del medico senza versare mai alcuna somma di denaro. I giudici del Tar non possono non ribadire «l’obbligo di astenersi dal far parte di una commissione giudicatrice di concorso, laddove sussistano vincoli di parentela, affliazione, convivenza o commensualità abituale, nonché legami professionali intensi e specifici con reciproci interessi di carattere economico con taluno dei candidati». Secondo la Procura regionale della Corte dei conti, rappresentata da Maurizio Stanco, «è manifesto il danno subito dalle pubbliche finanze per le spese ingiustificatamente sostenute dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, in dipendenza del comportamento antidoveroso del sanitario che, pur in presenza di una chiara situazione di incompatibilità e conflitto di interessi per i rapporti professionali che lo legavano al candidato, ha ugualmente svolto l’attività di presidente della commissione di concorso». Complessivamente la Procura ha valutato il danno in 19.405 euro. Poco importa, hanno rilevato i giudici della sezione giurisdizionale (presidente Tommaso Miele, relatore Federico Pepe, consigliere Gerardo de Marco), se il rapporto professionale fosse di natura non economica, visto che comunque ha fatto sorgere «il sospetto in ordine alla trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio». Nella richiesta della Procura erano contenuti anche diecimila euro per compensare il cosiddetto “danno da disservizio”, oltre alle spese legali e a quelle sostenute per assicurare lo svolgimento del concorso. I giudici hanno rilevato che «l’obbligo di astensione, per incompatibilità, dei componenti un organo collegiale si verifica per il sol fatto che questi siano portatori di interessi personali atti ad inverare una posizione di conflittualità o anche di divergenza rispetto a quello affidato alle cure della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che, nel corso del procedimento, l’organo abbia proceduto in modo imparziale. Ancor più grave appare l’omissione se si considera che la stessa si verificava in ambito tutelato da fondamentali principi di buona amministrazione: lo scopo essenziale della procedura concorsuale è quello della migliore selezione dei concorrenti in quanto l’interesse pubblico da perseguire è quello della scelta dei candidati più idonei alla copertura dei posti messi a concorso». Nella quantificazione del danno i giudici hanno escluso il danno da disservizio perché «non sufficientemente provato», ma hanno accertato la sussistenza di un danno pari a 9.400 euro, oltre alle spese legali e agli interessi.

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