Cus, confermata la stangata di 4 milioni

Condannato a risarcire l’Università, ma Di Marco incassa il riconoscimento che la gara d’appalto non era necessaria
CHIETI. L’Università poteva affidare direttamente al Cus la gestione delle attività didattico-sportive, senza ricorrere alla gara di appalto, ma il Centro sportivo universitario, presidente Mario Di Marco, è stato comunque condannato a ridare all’Ateneo le somme indebitabitamente percepite, in tre anni, dal 2010 al 2013. Ben 4.073.853,92, in base a una convenzione di 25 anni, poi legittimamente annullata in sede di autotutela dalla stessa d’Annunzio. É l’ultima parola del Consiglio di Stato sulla vertenza Università-Cus, chiamato a pronunciarsi contro la sentenza del Tar, parzialmente riformata. Una decisione che, a detta del legale del Cus Pierluigi Pennetta, dà ragione e torto a entrambi i litiganti. Aprendo in qualche modo la strada o a una ulteriore lite in sede civile o a un più ragionevole accordo che salverebbe tutti.
I fatti. La d’Annunzio nel 2004, con il rettore Cuccurullo, direttore generaleNapoleone, stipula con il Cus un contratto di nove anni, affidandogli “la gestione del contributo iscritto nel bilancio della suddetta università in favore del Cus” per le attività didattiche della facoltà di Scienze motorie e per il sistema sportivo integrato di Chieti Scalo. Nel 2010 la stessa Università in virtù di crediti del Cus, vantati per servizi fuori della convenzione, come la realizzazione di tre palasport (circa 41 milioni di euro), stipula una nuova convenzione-transattiva, risolvendo anticipatamente la precedente in scandenza nel 2013. Nel nuovo accordo affida al Cus, per 25 anni, la gestione delle attività sportive, con l’obbligo da parte dell’università di versare 1.320.000 euro l’anno invece di 1.420.000. L’ateneo una tantum avrebbe dovuto dare 250mila euro per interventi edilizi realizzati al Palacus (di proprietà dell’Università) e in più la Bper concedeva un mutuo di 11 milioni grazie alla garanzia fornita dall’Ateneo. Il nuovo Cda dell’università del rettore Carmine Di Ilio e del direttore generale Filippo Del Vecchio nel 2013 decide però di annullare la convenzione, ritenendola onerosa per l’Università con corrispondenti obblighi indeterminati del Cus e non valida principalmente perché la precedente gestione dell’ateneo non aveva proceduto a una gara pubblica. Nel frattempo sospende tutti i versamenti in favore del Cus. Il Centro sportivo di Di Marco fa ricorso al Tar. I giudici danno ragione all’università perché il Cus è ente di diritto privato e quindi affidargli direttamente la gestione delle attività sportive è illegittimo. Il Consiglio di Stato però smentisce i colleghi. L’affidamento diretto si può fare in base a due leggi la 394 del 1977 e la 429 del 1985 dal quale viene fuori il principio «del tutto speciale rispetto alla normativa generale della possibilità di affidare direttamente tramite convenzione l’attività sportiva universitaria a enti di promozione sportiva istituiti presso ogni università», leggasi Cus. Lo stesso giudice di appello aggiunge che l’università quando ha annullato («legittimamente» per altri motivi) la convenzione del 2011 perché viziata dall’affidamento diretto, avrebbe dovuto farlo anche con la pregressa del 2004 che invece non ha messo in discussione. Convenzione che «nei limiti della sua durata», scrivono i secondi giudici, «è tornata a spiegare i suoi effetti».
E su questo punto che si tracceranno le prossime mosse di ateneo e Cus. Il primo dice che nel 2013 la convenzione del 2004 era scaduta. Il secondo invece che era in sé prorogata. Chi ha ragione?

