E il giudice nega lo sconto di pena all’ex dg

4 Gennaio 2022

Gennuso nei guai per aver utilizzato il denaro dell’università Leonardo Da Vinci per giocare al casinò

CHIETI. Il giudice Luca De Ninis ha negato lo sconto di pena all’ex direttore generale dell’ateneo telematico Leonardo da Vinci, Fausto Gennuso, 68 anni, originario di Corleone (Palermo), finito nei guai con l’accusa di aver utilizzato il denaro dell’università online per giocare al casinò. È stata dunque respinta la richiesta di patteggiamento alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione con la concessione della sospensione condizionale: adesso il tribunale fisserà per Gennuso una nuova udienza preliminare davanti a un altro giudice.
Il 68enne è imputato, oltre che per indebito utilizzo di carte di credito, anche per peculato: è ritenuto un pubblico ufficiale, avendo ricoperto l’incarico di direttore generale dell’Unidav (dal 19 aprile del 2016 all’8 febbraio del 2017), «da considerarsi organismo di diritto pubblico, in quanto costola della Fondazione Gabriele d’Annunzio». L’ex dg si sarebbe appropriato della «somma complessiva di 27.508,39 euro in quanto, avendo la disponibilità di una carta di credito abbinata al conto corrente intestato a Unidav, facendone indebito uso, effettuava spese relative a esborsi sostenuti per esigenze personali». Il pm contesta a Gennuso anche 6.350 euro, spesi al casinò Le Palme di San Giovanni Teatino e nelle sale giochi all’interno dell’ippodromo, e «prelievi di somme liquide per un importo di 6.698,38 euro». Gli episodi sarebbero avvenuti tra il 23 agosto del 2016 e il 27 novembre del 2017.
Secondo il giudice, a Gennuso va contestato un ulteriore episodio di peculato per il quale, al momento, l’unica imputata è Lorenzina Zampedri, allora componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo telematico: l’ex dg avrebbe autorizzato un bonifico da 30mila euro sostituendosi al cda e approfittando dei poteri vicari derivanti dall’assenza del presidente.
Non solo: il giudice ritiene che non vada riconosciuta l’attenuante legata alla restituzione del denaro sottratto, perché non è stata versata alcuna somma come risarcimento del danno di immagine subito dall’ente. (g.let.)