Ebreo internato a Orsogna: ora lo Stato deve risarcirlo 80 anni dopo le persecuzioni

Bruno Laufer, oggi imprenditore di successo, vince una lunga battaglia legale: i giudici hanno respinto il ricorso della Presidenza del consiglio dei ministri
ORSOGNA. È sopravvissuto alle persecuzioni dopo essere stato internato a Orsogna, quando aveva appena quattro anni. Ha perso per sempre il diritto a un pezzo di vita, perché ha vissuto sulla sua pelle le discriminazioni delle leggi fasciste. Eppure è stato costretto ad affrontare una lunga battaglia legale contro lo Stato italiano per vedere riconosciuto un altro diritto: quello di ottenere «la qualifica di ex perseguitato razziale» con i conseguenti benefici, tra cui l’assegno vitalizio di benemerenza (circa 500 euro mensili) previsto dalla Legge Terracini del 1955. Ora, oltre 80 anni dopo quelle barbarie, c’è una sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione a Bruno Laufer, ebreo nato a Vienna che, nel corso della Seconda guerra mondiale, fu costretto a fuggire in Abruzzo, per la precisione nel paese dell’area marrucina, insieme alla sua famiglia.
A dire il vero, il sopravvissuto alle violenze nazifasciste – oggi 86enne, imprenditore di gioielli a Roma, con doppia cittadinanza italiana e austriaca – aveva già vinto davanti al Tribunale amministrativo regionale (Tar). Ma la Presidenza del consiglio dei ministri aveva impugnato il provvedimento. Così, pochi giorni fa, è servita la decisione dei giudici amministrativi di secondo grado (presidente Vincenzo Lopilato) per ribadire il sì al risarcimento e mettere la parola fine sullo scontro a colpi di carte bollate iniziato 13 anni fa.
Per riepilogare la vicenda, infatti, bisogna tornare indietro al 2010, quando l’ex internato presenta la domanda per accedere ai benefici. A distanza di cinque anni, la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali, istituita alla Presidenza del consiglio dei ministri, respinge la richiesta per un cavillo burocratico, ovvero perché «dalla documentazione acquisita al fascicolo non si riscontra, in via prioritaria, almeno uno dei requisiti essenziali per il riconoscimento del beneficio richiesto, in particolare il riconoscimento della cittadinanza italiana all’epoca delle persecuzioni razziali». Cittadinanza italiana che, nel caso specifico, è stata acquisita l’11 agosto 1986.
Ma l’ex internato vuole andare fino in fondo e si rivolge al Tar di Roma. I giudici accolgono il ricorso perché la legge «fa esclusivo riferimento “ai cittadini italiani di origine ebraica”, senza specificare che la cittadinanza dovesse essere posseduta già al momento delle persecuzioni, e che appare più coerente con la complessiva legislazione in materia garantire i benefici anche a coloro i quali abbiano subito i pregiudizi sul territorio nazionale sebbene solo successivamente abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, atteso che, diversamente opinando, si verrebbe a creare una irragionevole discriminazione tra chi è stato vittima dei medesimi fatti persecutori».
Vicenda chiusa? Assolutamente no, perché la Presidenza del consiglio dei ministri fa ricorso. E il caso arriva al Consiglio di Stato, dove Laufer – assistito dall’avvocato Raffaele Pendibene – riferisce «di essere nato da genitori ebrei di nazionalità rumena i quali, per effetto della privazione della cittadinanza ai sensi della legge rumena del 22 gennaio 1939 e delle persecuzioni antiebraiche diffuse in tutti gli Stati europei, emigrarono prima in Austria e quindi in Italia, a Merano». Poi fu internato a Orsogna, insieme alla sua famiglia, per effetto delle leggi razziali emanate dal fascismo nel 1938.
Fatto sta che i giudici di secondo grado sposano la linea del Tar: «Appare più coerente con le disposizioni della Carta costituzionale garantire i benefici anche a coloro i quali abbiano subito i pregiudizi sul territorio nazionale sebbene solo successivamente sia stata ottenuta la cittadinanza italiana».
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