Famiglia nel bosco, l’Ordine dei psicologi: “Il consulente tecnico non ha alcun potere, unico soggetto titolare è il giudice”

In relazione alle recenti notizie sulla vicenda di Palmoli, l'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo ha diffuso una nota per "richiamare alcuni elementi di chiarezza rispetto a ruoli e funzioni”
PESCARA. In relazione alle recenti notizie sulla "famiglia del bosco", l'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo ha diffuso una nota per "richiamare alcuni elementi di chiarezza rispetto a ruoli e funzioni nell'ambito delle Consulenze Tecniche d'Ufficio disposte dall'Autorità Giudiziaria".
In merito "a questa complessa vicenda, l'Ordine auspica un dibattito pubblico sereno e costruttivo, basato su informazioni corrette e sul pieno rispetto dei ruoli istituzionali al fine di favorire una narrazione rispettosa e aderente ai fatti". "Nei procedimenti in materia di affidamento di minori, come in ogni altra consulenza tecnica, il Consulente Tecnico d'Ufficio (Ctu) non esercita alcun potere decisionale. Unico soggetto titolare è il Giudice. Il Ctu - recita la nota - svolge unicamente funzione tecnica di supporto: mette a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competenze specialistiche e strumenti conoscitivi di natura tecnico-scientifica. È il giudice a integrare tali elementi nel quadro complessivo del procedimento e ad assumere le decisioni. Parimenti, va distinta la funzione del Ctu da quella dell'eventuale ausiliario del Ctu, come può essere un professionista psicologo successivamente incaricato dal Ctu di svolgere un esame psicodiagnostico (test psicologici) o di altro tipo, il cui contributo è limitato a specifici approfondimenti specialistici e non costituisce valutazione autonoma né sostitutiva della consulenza tecnica nel complesso".
L'utilizzo dei test, prosegue la nota dell'Ordine, "ha la precipua finalità di fornire ulteriori dati tecnici su funzioni psicologiche ed eventuali alterazioni delle stesse basate su strumenti standardizzati e, metodologicamente, può fornire un plus qualitativo nella misura in cui permette di limitare la soggettività della valutazione clinica". Quanto ai requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Ctu "essi attengono esclusivamente all'iscrizione all'Albo stesso e, tuttavia, la normativa riconosce al Giudice un rapporto fiduciario con il consulente tecnico, consentendogli di nominare anche professionisti non iscritti, ove ritenuto funzionale alle esigenze del caso concreto. Tali requisiti non si estendono agli ausiliari del Ctu, trattandosi di funzione distinta e circoscritta".
L'Ordine presta, comunque, "la massima attenzione al corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione da parte dei propri iscritti e, ove necessario, interviene affinché lo stesso si svolga nel rispetto dei principi deontologici e, tra questi, prioritariamente - prosegue la nota - quello che impone allo psicologo di promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità".

