Fu trovato con l’hashish, escluso dal concorso

Il Tar respinge il ricorso di un 23enne segnalato a 16 anni al prefetto. I giudici: le fiamme gialle contrastano lo spaccio
CHIETI. È stato escluso dal concorso per entrare nella Guardia di finanza perché, da adolescente, lo avevano trovato in possesso di un po’ di hashish. L’aspirante «tecnico del soccorso alpino», un giovane chietino di 23 anni, si è rivolto al Tar. E i giudici amministrativi hanno respinto il suo ricorso, dando ragione al comando generale delle fiamme gialle. Il motivo? «È giustificata l’esclusione dall’arruolamento, in generale nelle forze armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche a episodi isolati e risalenti legati al consumo di sostanze stupefacenti», si legge sulla sentenza.
IL SOGNO. Lo scorso anno A.P., che ha da sempre il sogno d’indossare la divisa delle fiamme gialle, partecipa al concorso «per titoli ed esami per il reclutamento di 30 allievi finanzieri del contingente ordinario - specializzazione tecnico di soccorso alpino». È il 21 aprile del 2018 quando il capo del primo reparto della finanza esclude il giovane chietino che, peraltro, ha già iniziato da tempo la carriera militare essendosi arruolato nell’Esercito italiano da inizio 2016. L’esclusione è legata al fatto che nel dicembre del 2011, quando aveva 16 anni, il ragazzo era stato segnalato dai carabinieri alla prefettura di Chieti perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, si trattava di 0,08 grammi di hashish.
IL RICORSO. Dopo l’inaspettata bocciatura, A.P. decide di iniziare una battaglia legale davanti al Tar del Lazio, competente per territorio. Nel ricorso si sostiene «l’illegittimità dell’esclusione determinata dal possesso, risalente nel tempo, di una modesta quantità di sostanza stupefacente: tale condotta non corrisponde a un comportamento abituale e con continuità tale da consentire una prognosi sfavorevole circa la sua ripetizione». Per la difesa, dunque, è stato un errore di gioventù: «Si è trattato di un caso unico e isolato», come dimostrerebbe «il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti immuni da alcuna segnalazione».
LE MOTIVAZIONI. Per il Tar del Lazio, però, «il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto». I giudici sottolineano che «il bando di concorso ha previsto quale causa ostativa all’arruolamento anche la guida in stato di ebbrezza costituente reato e l’uso e la detenzione di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali e risalenti». Va ribadito, è scritto nella sentenza, «il principio secondo cui la valutazione di insussistenza dei requisiti di moralità e di condotta non è impedita dal carattere occasionale o episodico dell’accertato possesso di stupefacenti». Più nel dettaglio, scrivono i giudici, l’uso anche solo saltuario di droga «osta al riscontro della “condotta incensurabile” individuata come requisito generale per l’arruolamento nelle forze armate. Ciò è tanto più vero per la Guardia di finanza, corpo militare preposto proprio al contrasto e alla repressione dello spaccio». L’ingresso nelle fiamme gialle, dunque, presuppone che «il candidato non abbia avuto alcuna, pur saltuaria, abitudine di consumo di droga né alcun contatto con il mondo criminale che ruota intorno alla produzione, alla commercializzazione e allo spaccio al minuto di tali sostanze».
LE CONCLUSIONI. Il Tar - presidente Pietro Morabito, estensore Fabio Mattei, consigliere Salvatore Gatto Costantino - conclude sostenendo che «il servizio prestato nell’esercito non può assurgere a elemento dotato di efficacia per così dire riabilitativa» per due ragioni. La prima: «Il contatto attivo con il mondo dello spaccio delle sostanze stupefacenti ha una intrinseca e ineliminabile gravità». Il secondo motivo: «La Guardia di finanza ha proprio la missione istituzionale e specifica di contrastare lo spaccio».
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