I giudici: palazzo Trinchese va demolito

25 Febbraio 2020

Respinto il ricorso dei proprietari delle case: resta valido l’ordine del sindaco di abbattere l’immobile entro 30 giorni

CHIETI. Palazzo Trinchese, sgomberato per il rischio crollo, va demolito entro 30 giorni. Resta valido il provvedimento con cui il sindaco Umberto Di Primio ha ordinato ai 27 condomini l’abbattimento dell’edificio di nove piani, alle porte del centro storico, che pende di oltre 60 centimetri. A deciderlo sono stati i giudici del Tar di Pescara, che hanno dichiarato «inammissibile» il ricorso presentato da 15 famiglie, assistite dall’avvocato Giovanni Del Pretaro. I proprietari degli appartamenti di via don Minzoni 5, in realtà, si sono già attivati per buttare giù l’immobile e ricostruirlo nello stesso punto, affidando l’incarico all’ingegnere Giampietro Di Primio: i costi dell’operazione ammontano a circa 5 milioni di euro, ma l’accesso al sisma bonus consentirebbe agli inquilini di detrarre l’85% dei costi. Occorreranno però alcuni mesi per portare a termine anche solo la prima fase dell’intervento, ovvero la demolizione. E il problema è che la spada di Damocle dei «trenta giorni» da rispettare torna a pendere sulla testa dei condomini. A questo punto, nel tentativo di allungare i tempi, le famiglie potrebbero ricorrere al Consiglio di Stato.
IL PRIMO ATTO. La sentenza del Tar (presidente Renata Emma Ianigro, consigliere Massimiliano Balloriani, consigliere estensore Pietro De Berardinis), depositata ieri, ripercorre le fasi principali della vicenda. La prima ordinanza di demolizione del palazzo è stata emessa il 31 dicembre del 2018 e notificata all’amministratore di condominio. Il successivo 15 gennaio l’assemblea condominiale «ha prestato esplicita acquiescenza al dictum dell’ordinanza», rinunciando a presentare ricorso: ha dato incarico a una ditta per l’attività di demolizione e nominato un consulente tecnico, mentre alcuni proprietari degli appartamenti hanno versato «la quota stimata». Ma tutto è rimasto bloccato.
LA SECONDA ORDINANZA. Così, il 5 novembre scorso, il sindaco ha deciso di firmare un nuovo provvedimento, questa volta indirizzato «anche ai proprietari delle singole unità abitative». Secondo Di Primio, infatti, «si evidenzia una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità e quindi appare necessario e urgente intervenire». Il sindaco ha ricordato anche l’esistenza di una relazione tecnica, a firma dell’architetto Gabriele Fratini Serafide, in cui si afferma che «la struttura presenta uno stato di dissesto e deterioramento tale da non escludere un potenziale crollo» e che «il fabbricato è alto circa 30 metri, quindi, nell’eventualità di un collasso della struttura, le palazzine che si trovano vicino al Trinchese sarebbero pienamente all’interno del raggio d’azione della stessa».
IL RICORSO. Solo a quel punto, 15 delle 27 famiglie hanno chiesto al Tar di “cancellare” l’ordinanza del sindaco, specificando anche di aver annullato – nell’assemblea condominiale del 3 febbraio del 2020 – la precedente delibera del 15 gennaio del 2019. Il ricorso è basato essenzialmente su due motivi. Il primo è legato a una «carenza di istruttoria» da parte del Comune: in sostanza, l’ente si sarebbe limitato a mettere a fondamento dell’ordinanza una relazione tecnica svolta per conto del condominio, senza avviare un iter autonomo, come prevede la normativa. Poi, i ricorrenti contestano al sindaco l’utilizzo di uno «strumento extra ordinem», ovvero l’ordinanza, che andrebbe applicato solo in situazioni «contingibili e urgenti». E in questo caso, insistono gli ex residenti, lo scenario era noto da tempo, già dal 2018.
LA SENTENZA. Ma i giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. «A nulla rileva che il condominio abbia deciso di annullare la prima determinazione. Il significato della decisione del 15 gennaio 2019 è inequivocabile e tale da non lasciare alcun dubbio sulla volontà del condominio di prestare ottemperanza all’ordinanza sindacale del 31 dicembre 2018 e di rinunciare a qualsiasi impugnativa contro la stessa».
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