I segnali non si vedono: annullate 97 multe

30 Giugno 2017

Sentenza del giudice di pace: cartelli anche a distanza inadeguata. Le contravvenzioni tutte allo stesso conducente in 4 mesi

LANCIANO. La segnaletica che indica la Ztl non è visibile da almeno 80 metri, non è a distanza adeguata da permettere manovre lecite agli automobilisti per evitare l’ingresso, non è di facile lettura: le 97 multe sono annullate. È una sentenza senza precedenti quella emessa nei giorni scorsi del giudice di pace di Lanciano, Angela Calderoni. Il magistrato ha accolto il ricorso di un anziano automobilista, rappresentato dall’avvocato Dalila Di Loreto, contro il Comune per aver ricevuto ben 97 multe per essere entrato in zone a traffico limitato senza autorizzazione. Sono due i ricorsi presentati dall’avvocato, che raggruppano le 97 multe fatte tra corso Roma e via Dell’Asilo (un paio anche in via Finamore) tra giugno e settembre 2016 e notificate tutte tra ottobre e novembre 2016. Un colpo per l’automobilista che avrebbe dovuto sborsare oltre 9.000 euro. Per le infrazioni della Ztl si pagano infatti 93 euro: 81 per il divieto di accesso e 12,20 euro per le spese di notifica. Con la possibilità di risparmiare il 30% se si versa il dovuto entro 5 giorni dalla notifica.
«Le multe erano di più, l’automobilista alcune le ha anche pagate», precisa l’avvocato Di Loreto «poi, però quando sono arrivate le altre e facendo valere le sue regioni ha presentato ricorso. Accolto dal giudice di pace che ha annullato le contravvenzioni». E le motivazioni addotte dal giudice Calderoni si basano molto sulla inidoneità della segnaletica. “Il cartello indicante il divieto di accesso a transitare in zona Ztl non risulta posto a distanza adeguata da permettere agli automobilisti di percepire il divieto e porre in essere manovre adeguate ad evitare l’ingresso: l’automobilista non è posto nella condizione di tornare indietro”: questo è uno dei motivi. Poi i cartelli non sono posizionati rispettando il codice della strada che prevede che per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento di almeno 80 metri, «tanto che l’automobilista», fa notare l’avvocato, «non ha avuto la possibilità di percepire il cartello e il suo significato. In corso Roma, ad esempio, la Ztl iniziava dopo che l’utente aveva già imboccato la strada e non poteva più uscirne, se non commettendo altre infrazioni. E infatti, il Comune, successivamente alle violazioni esaminate in questi ricorsi, ha rimosso e spostato la segnaletica in altro punto». Inoltre tra i motivi il giudice ha rilevato che non c’è stato un presidio di polizia durante il pre-esercizio della Ztl (in vigore da giugno 2016) e ha riconosciuto la buona fede dell’automobilista a cui non è stato dato modo di ravvedersi per tempo, cioè subito dopo la prima contravvenzione con conseguente violazione del principio di funzione educativa della sanzione.
«La notifica della prima violazione è stata eseguita il 7 ottobre», chiude l’avvocato, «cioè successivamente alla commissione di tutte le violazioni successive. Gli agenti accertatori, sempre gli stessi, avrebbero dovuto contestare le altre violazioni immediatamente per non “approfittare” della buona fede del ricorrente». Il Comune si è opposto, ma il giudice ha dato ragione all’automobilista accogliendo i ricorsi e annullando le 97 multe. Il Comune può appellarsi. Una sentenza che contribuisce a spalancare le porte ai ricorsi che sono già centinaia.
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