Il caso Pellegrini diventa nazionale

7 Settembre 2016

Droga come cura, il difensore Di Nanna si rivolge alla Corte Costituzionale

CHIETI. «La kafkiana odissea giudiziaria sofferta da Fabrizio Pellegrini dimostra la palese illegittimità costituzionale dell’articolo 75 del Dpr del 9 ottobre 1990 numero 309», l’articolo, cioè, sull’uso personale di sostanze stupefacenti che ha punito la condotta dell’artista teatino, in carcere prima e ora ai domiciliari per aver coltivato cannabis a scopo terapeutico. A sostenere che questa norma sia illegittima dal punto di vista costituzionale, perché cozza con altri diritti sanciti dalla Costituzione, è il legale di Pellegrini, il radicale e segretario di A.G.L. Abruzzi, Vincenzo Di Nanna. Il difensore ha sollevato ufficialmente il dubbio di costituzionalità, sarà ora il tribunale di Chieti a decidere se effettivamente possa esserci un dubbio di questa natura. Per Di Nanna, più che un dubbio, c’è una certezza. Ci sono norme in conflitto tra di loro, che la vicenda del pianista e pittore teatino, afflitto da una malattia cronica curabile nel suo caso solo con l’assunzione di marijuana, metterebbe bene in evidenza.

La norma, infatti, violerebbe sia il diritto alla salute, assicurato dall’articolo 32 della Costituzione, sia i principi di ragionevolezza, uguaglianza e di “necessaria offensività” sanciti dall’articolo 3.

«Il legislatore», spiega Di Nanna, «con lo scopo perseguito dall’incriminazione penale della condotta di coltivazione, non può certo aver stabilito una deroga all’inderogabile principio sancito dall’art. 32 della Costituzione, pena la violazione del principio di ragionevolezza. Condotte analoghe a quelle contestate a Pellegrini appaiono inoltre prive della necessaria offensività : la ratio dell’incriminazione penale collide infatti con le riconosciute proprietà terapeutiche della pianta (sancite dal legislatore regionale), la cui asserita “nocività” sembra la conseguenza del pregiudizio alimentato da decenni di sterile proibizionismo», asserisce Di Nanna. Per Pellegrini, conclude il difensore, la scelta di coltivare cannabis appare come una «scelta terapeutica obbligata, nel momento in cui la Asl, pur sapendo dell’assoluto stato di indigenza del paziente, si è rifiutata di prestare a titolo gratuito la cura medica prescritta». Il caso Pellegrini torna venerdì in tribunale per l’udienza davanti al giudice Isabella Allieri. (a.i.)