Il Tar: opere da demolire al centro fitness

Vasto. Per i giudici al Nuovo Centro Benessere realizzati manufatti in maniera diversa dai permessi
VASTO. Devono essere demolite le opere edilizie realizzate in difformità, anche se le contestazioni della pubblica amministrazione sono tardive. È di questo tenore la sentenza del Tar di Pescara che ha rigettato il ricorso proposto dalla Immobiliare Litos per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune di Vasto aveva ordinato la demolizione delle opere edilizie difformi realizzate nel centro polisportivo “Nuovo Centro Benessere” di via Sant’Onofrio, una delle strutture cittadine più gettonate per il fitness e la cura del corpo. Per i giudici amministrativi il ricorso è “irricevibile per tardività e infondato nel merito”. Il contenzioso ruota intorno ad alcuni interventi che, stando al sopralluogo del nucleo di polizia edilizia, sarebbero stati realizzati in difformità dai permessi a costruire rilasciati nel 1992, nel 2001 e nel 2003. Nello specifico vennero accertati una diversa destinazione d’uso di alcuni ambienti mediante diversa ripartizione, l’ampliamento di una veranda chiusa (vetrata lato ovest), la realizzazione di una tettoia aperta con struttura metallica e copertura in lastre di materiale plastico per circa 140 metri quadri, l’aumento plano-volumetrico al primo piano, la realizzazione di un campo scoperto polivalente per l’attività all’aperto e di una piscina collegata all’edificio principale tramite un tunnel.
In seguito agli accertamenti il dirigente della sezione urbanistica comunale emise il 1° dicembre 2017 una ordinanza con cui ingiungeva la demolizione delle opere considerate abusive. Difformità che secondo la società ricorrente, la quale lamenta la tardività della contestazione, “altro non sarebbero che le opere assentite con la concessione in variante”.
Diversa la tesi sostenuta dal Comune che si è costituito in giudizio con l’avvocato Nicolino Zaccaria, eccependo la tardività del ricorso presentato dalla Litos tramite gli avvocati Vittorio La Piscopia e Giulio De Carolis, in quanto depositato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione e l’infondatezza delle censure mosse dalla società ricorrente.
«Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività», scrivono i giudici Pietro De Berardinis (estensore) e Renata Emma Ianigro (presidente), secondo i quali «la pubblica amministrazione ha legittimamente ingiunto la demolizione delle opere di cui ha accertato la non rispondenza ai titoli abilitativi rilasciati alla ditta».
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