Il tribunale fa riassumere autista di scuolabus licenziato

14 Febbraio 2018

FOSSACESIA . È illegittimo il licenziamento del lavoratore che, a causa della cessione di un ramo d’azienda, non viene ricollocato in altre sedi lavorative o in altre mansioni. Ruota intorno all’obbli...

FOSSACESIA . È illegittimo il licenziamento del lavoratore che, a causa della cessione di un ramo d’azienda, non viene ricollocato in altre sedi lavorative o in altre mansioni. Ruota intorno all’obbligo di “repechage”, ossia di ripescaggio all’interno della struttura aziendale, la sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Lanciano, Cristina Di Stefano, che ha annullato il licenziamento di un autista di scuolabus con conseguente obbligo di procedere alla sua riassunzione.
Il caso giunto sulla scrivania del giudice è quello di U.D.C., dipendente della Easy School srl, licenziato per giustificato motivo oggettivo il 30 giugno 2015 dopo la cessazione dell’appalto in essere con il Comune di Fossacesia per il servizio di trasporto scolastico. L’autista, assistito dall’avvocato Luca Damiano, ha contestato la nullità e l’illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell’onere gravante sul datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre sedi lavorative o in altre mansioni, alla luce del fatto che alla data della comunicazione del licenziamento la società Easy School srl gestiva il servizio di trasporto scolastico anche in altri Comuni, oltre a quello di Fossacesia e che, pertanto, avrebbe dovuto offrire idonea prova dell’impossibilità di procedere al ripescaggio del ricorrente. Cioè alla sua ricollocazione in altre sedi.
Il giudice del lavoro del tribunale di Lanciano, con sentenza n. 29/2018, ha chiarito come sul datore di lavoro incomba l’onere di provare l’impossibilità di adibire lo stesso lavoratore da licenziare ad altre mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Tale prova non deve, tuttavia, essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore, che impugni il licenziamento, una collaborazione nell’accertamento di un possibile ripescaggio, mediante la prova dell’esistenza di altri posti di lavoro in cui il medesimo poteva essere utilmente ricollocato. A meno che il datore di lavoro non riesca a provare il contrario.
«Per tutte le ragioni esposte il giudice ha ritenuto come il licenziamento del ricorrente non appaia assistito dal giustificato motivo oggettivo», commenta l’avvocato Damiano, «non essendo stata dimostrata l’impossibilità della società datrice di lavoro di adibire il lavoratore ad ulteriori sedi lavorative». (a.b.)
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